Diritto processuale penale: differenze tra le versioni

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L'attuale modello giuridico a cui si ispira la giustizia italiana prevede una sostanziale parità fra accusa e difesa nel corso del [[dibattimento]], il momento centrale di tutto l'intero procedimento, tranne nella fase pre-processuale delle indagini preliminari dove per forza di cose la figura del pubblico ministero è prevalente su quella della difesa. La parità processuale tra accusa e difesa, formalmente introdotta solo di recente ([[1999]]), rimane però in parte ancora teorica sia per una antica prassi che informa ancora la mentalità di alcuni giudici sia per non essersi ancora provveduto alla separazione delle carriere tra pubblici accusatori (che sono parti del processo) e giudici (che devono essere imparziali).
L'usuale etichetta ''procedura penale'' dovrebbe, però, essere sostituita con quella di ''diritto processuale penale'' - che viene considerata più esatta da un punto di vista scientifico - o meglio ancora da quella di '''diritto procedimentale penale''' - dato che la disciplina in esame comprende non solo la fase processuale. In generale possiamo definire tale partizione del [[diritto]] come un corpus normativo che detta le regole in merito all'esecuzione del procedimento penale con riferimento ai modi, tempi e luoghi dove esso si svolge.
 
La legge impone che le parti siano tutte tutelate e le norme che regolano il processo penale davanti al giudice sono tali che le ragioni delle parti abbiano uguale tutela giuridica. Il giudice inoltre deve essere parte indipendente per poter esercitare la propria funzione giudicante, e la stessa deve essere svolta in un contesto di norme che nella forma e nella sostanza regolano l'esercizio del potere giudiziario nell'imporre la pena ovvero determinare le modalità di assoluzione.
 
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===Il "giusto processo"===
Il sistema procedurale penale in Italia si ispira al cosiddetto "giusto processo", recepito dalla legge costituzionale [[23 novembre]] [[1999]], n. 2 che ha modificato l'art. 111 della [[Costituzione della Repubblica Italiana|Costituzione]].
La legge che prevede una serie di garanzie per l'imputato che già erano state assorbite da Convenzioni Internazionali, come il diritto del difensore dell'imputato a esperire indagini in favore del suo assistito e a controinterrogare eventuali testimoni chiamati a deporre sul fatto che ha determinato l'azione penale e il successivo processo.
 
==Bibliografia==