Legge di iniziativa popolare: differenze tra le versioni

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In Italia il numero di firme necessarie alla presentazione di una ''legge di iniziativa popolare'' varia a seconda dell'istituzione acceduta: per le leggi a carattere nazionale, da presentare in [[Parlamento]], è necessario raccogliere almeno 50.000 firme e presentare la proposta alla [[Corte di Cassazione]].
 
"''Il popolo esercita l'iniziativa delle leggi, mediante la proposta, da parte di almeno cinquantamila elettori, di un progetto redatto in articoli''" (art. 71 della [[Costituzione della Repubblica Italiana|Costituzione]]). Gli articoli 48 e 49 della successiva [[legge]] [[25 maggio]] [[1970]], n. 352,<ref>[http://www.camera.it/EventiCostituzione2007/cd_rom_studi/5_Referendum/Legge%20352.70.pdf Piattaforma didattica sulla Costituzione italiana<!-- Titolo generato automaticamente -->]</ref> stabiliscono che il progetto, accompagnato dalle firme degli elettori proponenti, deve essere presentato a uno dei Presidenti delle due Camere, il quale lo presenta alla Camera di competenza, la quale deve verificare il computo delle firme e accertare la regolarità della richiesta.
Non ci sono limiti se non quelli previsti per l'[[Iniziativa_legislativa#Iniziativa_riservata_e_vincolata|iniziativa riservata]].