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La '''locazione''', in [[diritto]], costituisce il [[contratto]] con il quale una parte (detta [[locatore]]) si obbliga a permettere a un altro soggetto (conduttore o locatario) l'utilizzo di una cosa per un dato tempo in cambio di un determinato corrispettivo (la cosiddetta "pigione" o canone").
== Storia ==
Il contratto deriva dall'istituto romano della ''[[locatio conductio]]'', che includeva una fattispecie più ampia dell'attuale omologo.
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Per i contratti aventi a oggetto la locazione di immobili adibiti a uso abitativo era inoltre previsto un limite massimo al canone di locazione, e anche di sublocazione (art. 14 della legge n. 392 del 27 luglio 1978, cosiddetta ''legge sull'equo canone'').
Le disposizioni relative al succitato articolo furono abolite dalla legge n. 359 dell'
Oggi la disciplina della locazione degli immobili a uso abitativo è principalmente regolata dalla legge n. 431 del
=== Obbligazioni delle parti ===
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Se il conduttore trae profitto senza contratto di locazione può essere citato per esercizio abusivo di attività economica.
Il locatore deve dichiarare entro 48 ore in questura la permanenza di eventuali cittadini extracomunitari.
Il locatore commette il reato di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina se nell'immobile risiedono una o più persone clandestine, anche se il contratto è intestato a immigrati in regola coi permessi di soggiorno. Perché sussista il reato in capo al locatore occorre il dolo specifico, imponendo condizioni onerose in termini di prezzo e qualità dell'immobile, non allineato a quello praticato in zona e/o a persone regolari
=== Durata ===
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La durata dei contratti è regolata dalla legge. Quanto ai contratti aventi a oggetto immobili per uso abitativo, esistono i contratti transitori, la cui durata non può essere superiore a 18 mesi, invece gli altri contratti hanno una durata di almeno 3 anni. La durata per locazione di locali destinati ad attività commerciale è di almeno 6 anni.
Per la locazione degli immobili adibiti a uso abitativo esistono due forme contrattuali, come previsto dalla legge n. 431 del
* nel contratto a "'''''canone libero'''''" le parti stabiliscono liberamente l'ammontare del canone e altre condizioni di locazione, tranne la durata, che deve essere di almeno 4 anni, rinnovabile automaticamente
▲* nel contratto a "'''''canone libero'''''" le parti stabiliscono liberamente l'ammontare del canone e altre condizioni di locazione, tranne la durata, che deve essere di almeno 4 anni, rinnovabile automaticamente per altri 4, tranne casi particolari, come il subentro del proprietario, la vendita o la ristrutturazione dell'immobile, etc.;
* nel contratto a "'''''a canone concordato'''''" il corrispettivo è regolato in accordi territoriali stipulati tra le organizzazioni dei proprietari e quelle degli inquilini. In questo contratto il canone è inferiore ai prezzi di mercato, la ragione è di venire incontro alle esigenze di chi non ha redditi elevati. Per questo contratto la legge stabilisce vantaggi fiscali al proprietario e all'inquilino. La durata della locazione è di 3 anni più almeno 2 di rinnovo, automatico tranne casi particolari.
Inoltre il decreto interministeriale
Inoltre, ai sensi del decreto del [[Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti]] del
=== Immobile occupato ===
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