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La '''locazione''', in [[diritto]], costituisce il [[contratto]] con il quale una parte (detta [[locatore]]) si obbliga a permettere a un altro soggetto (conduttore o locatario) l'utilizzo di una cosa per un dato tempo in cambio di un determinato corrispettivo (la cosiddetta "pigione" o canone").
 
== Storia ==
Il contratto deriva dall'istituto romano della ''[[locatio conductio]]'', che includeva una fattispecie più ampia dell'attuale omologo.
 
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Per i contratti aventi a oggetto la locazione di immobili adibiti a uso abitativo era inoltre previsto un limite massimo al canone di locazione, e anche di sublocazione (art. 14 della legge n. 392 del 27 luglio 1978, cosiddetta ''legge sull'equo canone'').
 
Le disposizioni relative al succitato articolo furono abolite dalla legge n. 359 dell'[[8 agosto]] [[1992]] (c.d. legge sui ''patti in deroga''), che diede luogo alla ''liberalizzazione degli affitti''.
 
Oggi la disciplina della locazione degli immobili a uso abitativo è principalmente regolata dalla legge n. 431 del [[9 dicembre]] [[1998]] ("''Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo''").
 
=== Obbligazioni delle parti ===
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Se il conduttore trae profitto senza contratto di locazione può essere citato per esercizio abusivo di attività economica.
Il locatore deve dichiarare entro 48 ore in questura la permanenza di eventuali cittadini extracomunitari.
Il locatore commette il reato di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina se nell'immobile risiedono una o più persone clandestine, anche se il contratto è intestato a immigrati in regola coi permessi di soggiorno. Perché sussista il reato in capo al locatore occorre il dolo specifico, imponendo condizioni onerose in termini di prezzo e qualità dell'immobile, non allineato a quello praticato in zona e/o a persone regolari <ref>Cassazione Penale, sentenza n. 27543/10</ref>.
 
=== Durata ===
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La durata dei contratti è regolata dalla legge. Quanto ai contratti aventi a oggetto immobili per uso abitativo, esistono i contratti transitori, la cui durata non può essere superiore a 18 mesi, invece gli altri contratti hanno una durata di almeno 3 anni. La durata per locazione di locali destinati ad attività commerciale è di almeno 6 anni.
 
Per la locazione degli immobili adibiti a uso abitativo esistono due forme contrattuali, come previsto dalla legge n. 431 del [[9 dicembre]] [[1998]], che regola le locazioni degli immobili a uso abitativo: contratti a '''canone concordato''', detti anche '''''concertati''''', e contratti a '''canone libero'''.
 
* nel contratto a "'''''canone libero'''''" le parti stabiliscono liberamente l'ammontare del canone e altre condizioni di locazione, tranne la durata, che deve essere di almeno 4 anni, rinnovabile automaticamente per altri 4, tranne casi particolari, come il subentro del proprietario, la vendita o la ristrutturazione dell'immobile, etc.;
 
* nel contratto a "'''''canone libero'''''" le parti stabiliscono liberamente l'ammontare del canone e altre condizioni di locazione, tranne la durata, che deve essere di almeno 4 anni, rinnovabile automaticamente per altri 4, tranne casi particolari, come il subentro del proprietario, la vendita o la ristrutturazione dell'immobile, etc.;
* nel contratto a "'''''a canone concordato'''''" il corrispettivo è regolato in accordi territoriali stipulati tra le organizzazioni dei proprietari e quelle degli inquilini. In questo contratto il canone è inferiore ai prezzi di mercato, la ragione è di venire incontro alle esigenze di chi non ha redditi elevati. Per questo contratto la legge stabilisce vantaggi fiscali al proprietario e all'inquilino. La durata della locazione è di 3 anni più almeno 2 di rinnovo, automatico tranne casi particolari.
 
Inoltre il decreto interministeriale [[30 dicembre]] [[2002]], emanato dal [[Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti]] di concerto con il [[Ministro dell'Economia e delle Finanze]], definisce criteri generali per i contratti tipo per gli studenti universitari fuori sede, ossia destinati a coloro che studiano fuori del comune di residenza. Tali contratti hanno durata che vanno da un minimo di 6 mesi ad un massimo di 3 anni, possono essere sottoscritti da uno o più studenti, anche organizzati in cooperativa, o da [[azienda per il diritto allo studio|aziende per il diritto allo studio]].
 
Inoltre, ai sensi del decreto del [[Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti]] del [[14 luglio]] [[2004]] è possibile stipulare contratti di locazione transitoria, di durata da 1 a 18 mesi e a canone libero, oppure con un tetto stabilito dagli accordi territoriali per i comuni ad alta densità abitativa, o da [[decreto ministeriale]], pari al 120% del canone "concordato". Per questo tipo di contratto non sono previste agevolazioni fiscali: l'aspetto che viene in risalto è la durata della locazione, conseguenza delle esigenze temporanee dell'[[inquilino]].
 
=== Immobile occupato ===