Possesso illegale di armi: differenze tra le versioni

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{{quote|Per la configurazione del delitto di detenzione abusiva d'arma comune da sparo è necessaria una relazione stabile del soggetto con la cosa, in quanto il concetto di detenzione per sua natura implica un minimo di permanenza del rapporto materiale tra detentore e cosa detenuta ed un minimo apprezzabile di autonoma disponibilità del bene da parte del soggetto}}
 
La legge 2 ottobre 1967 n. 895 ("''Disposizioni per il controllo delle armi''") ha previsto un inasprimento della norma, triplicando le pene stabilite nel codice penale, per le contravvenzioni alle norme concernenti le armi, è stato anche stabilito che l'arresto non può essere inferiore a tre mesi.<ref>art. 7 legge 2 ottobre 1967, n. 895 {{quote|''Le pene rispettivamente stabilite negli articoli precedenti sono ridotte di un terzo se i fatti ivi previsti si riferiscono alle armi comuni da sparo, o a parti di esse, atte all'impiego, di cui all'articolo 44 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635.<br />
Le pene stabilite nel codice penale per le contravvenzioni alle norme concernenti le armi non contemplate dalla presente legge sono triplicate. In ogni caso l'arresto non puo' essere inferiore a tre mesi.}}''</ref>
 
La detenzione di armi automatiche (con capacità di sparare a raffica) è inoltre illegale, come la manomissione o la modifica di armi per aggiungere caricatori con capacità maggiori, o, nel caso delle armi lunghe, l'accorciamento della canna o delle canne di un fucile per rendere l'arma più maneggevole e di conseguenza anche più facile da nascondere è illegale.