Assegni di mantenimento: differenze tra le versioni

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Per gli obblighi di mantenimento tra coniugi, l'art. 5 Legge n. 898/1970, come modificato dall’art. 10 Legge n. 74/1987, stabilisce che l'assegno è dovuto al coniuge privo di mezzi adeguati o che comunque non può procurarseli per ragioni oggettive. E' sufficiente una delle due condizioni: per cui l'assenza di adeguati mezzi economici motiva l'assegno di mantenimento, a prescindere dalla condotta e dalla capacità lavorativa e reddituale potenziali del coniuge beneficiario. <ref>{{cita web|url=http://www.avvocatogratis.com/wp-content/uploads/Manuale_Guida_Breve_Separazione_Divorzio.pdf |titolo= Guida Breve per la separazione ed il divorzio con il Gratuito Patrocinio, pubblicazione in Creative Commons |accesso=31-08-2013}}</ref>
 
L'assegno di mantenimento del coniuge separato o divorziato:
 
- è deducibile dal reddito imponibile (per chi lo paga);
- l’assegno* è deducibile dal reddito imponibile (per chi lo percepisce.paga);
* l’assegno è reddito imponibile per chi lo percepisce.
 
Invece, riguardo l’assegno per il mantenimento dei figli:
 
- non è deducibile dal reddito di chi lo paga;
-* non costituisceè redditodeducibile imponibiledal reddito perdi chi lo incassa.paga;
-* ènon deducibile dalcostituisce reddito imponibile (per chi lo paga);incassa.