Contratto di agenzia: differenze tra le versioni

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Il '''contratto di agenzia''', nel diritto italiano, è un [[contratto]] con cui una parte, detta "''agente''" assume stabilmente l'incarico di promuovere, per conto dell'altra persona, detta "''preponente''", contro retribuzione, la conclusione di [[contratto|contratti]] di zona determinata.<ref>Come disposto ex art. 1742 del [[codice civile italiano]].</ref>
 
E'È disciplinato dal [[codice civile italiano]], dagli artt. 1742 a 1753.
 
== Caratteristiche generali ==
Caratteristiche essenziali del contratto sono:
 
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D'altro canto il preponente non può servirsi, nella zona riservata e nello stesso ramo di affari, di altri agenti ([[s:Codice_Civile_-_Libro_Quarto/Titolo_III#Art._1743_Diritto_di_esclusiva|ex art. 1743 c.c.]]; parte della giurisprudenza (cfr. Cass. civ. n.322/69), però, ritiene che il dettato del sopra citato articolo non impedisca al preponente di contrattare personalmente nella zona riservata, purché la sua attività non renda difficile ovvero eluda l'attività dell'agente.
A norma dell art. [[s:Codice_Civile_-_Libro_Quarto/Titolo_III#Art._1746_Obblighi_dell.27agente|1746 c.c.]] l'agente promuove soltanto la conclusione dei contratti, visitando i probabili clienti, pubblicizzando i prodotti ed informando il preponente delle condizioni di contratto.
 
L'agente non ha dunque il potere di concludere i contratti in [[rappresentanza]] del preponente né il potere di riscuoterne i [[credito|crediti]], tuttavia il proponente può attribuirgli detti poteri e l'eventuale potere di "riscossione" che, però, non è comprensivo del potere di concedere sconti e dilazioni di pagamento che deve essere attribuitogli espressamente a norma dell art. [[s:Codice_Civile_-_Libro_Quarto/Titolo_III#Art._1744_Riscossioni|1744]].
All'agente spetta la provvigione per tutti gli affari conclusi a seguito della sua attività, nonché per quelli promossi nella sua zona riservata. Tale diritto spetta all'agente solo per gli affari a cui sia stata data regolare esecuzione.
 
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Il rapporto di agenzia può essere a tempo determinato o indeterminato. Allo scioglimento del rapporto il preponente deve corrispondere una indennità all'agente, qualora l'attività da esso svolta gli abbia portato dei vantaggi permanenti; l'indennità non è dovuta se il rapporto non è proseguito per gravi inadempimenti dell'agente, se vi è stato [[recesso]] per giusta causa o se l'agente ha trasferito a terzi il rapporto d'agenzia.
 
La presenza di un obbligo di non concorrenza a carico dell'agente deve essere prevista per iscritto, la durata di tale patto non può superare i due anni e deve riguardare la stessa zona, clientela, e genere di beni e servizi oggetto del contratto di agenzia ex art.
In ogni caso, il patto di esclusiva post contrattuale deve essere retribuito all'agente, durante il rapporto, mediante una speciale indennità che non abbia natura provvigionale.
[[s:Codice_Civile_-_Libro_Quarto/Titolo_III#Art._1751_bis_Patto_di_non_concorrenza|1751-bis]]
 
== Bibliografia ==
* Andrea Torrente e Piero Schlesinger, ''Manuale di diritto privato'', Milano, Giuffrè editore, 1995. ISBN 8814044880.
* Augusto Baldassari, Il Contratto di agenzia, Milano, Giuffrè Editore, 2003. ISBN 8814104859