Disegno di legge: differenze tra le versioni

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Nell'[[ordinamento giuridico]] italiano con i termini:
*'''progetto di legge''', art. 71 della [[Costituzione della Repubblica Italiana|Costituzione]],
*'''disegno di legge''', art. 87 della [[Costituzione della Repubblica Italiana|Costituzione]],
*'''proposta di legge''', art. 121 della [[Costituzione della Repubblica Italiana|Costituzione]]
si indica un testo suddiviso in [[articolo (legge)|articoli]] che viene presentato dagli, o agli organi depositari del potere legislativo, cui spetta l'[[iniziativa legislativa]]. Solitamente viene accompagnato da una relazione, che è però formalmente necessaria solo per le proposte popolari.