Giornalista pubblicista: differenze tra le versioni

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I giornalisti pubblicisti sono iscritti a un apposito elenco dell'albo dei giornalisti, a cui si può accedere dopo aver svolto un'attività giornalistica non occasionale e retribuita, per almeno due anni. La legge per l'iscrizione prevede la pubblicazione retribuita di un certo numero di articoli retribuiti nell'arco di due anni consecutivi, con un versamento complessivo che dimostri il pagamento di emolumenti. Il compenso minimo per cui la retribuzione possa essere ritenuta valida varia da regione a regione, ed è stabilito dall'ordine regionale.<ref>[http://www.repubblicadeglistagisti.it/article/tabella-iscrizioni-pubblicisti-ordini-regionali repubblicadeglistagisti.it]</ref>
 
A differenza dei professionisti, non è prevista per il pubblicista la prova di idoneità professionale, ma i consigli regionali del Lazio, della Sicilia e della Campania richiedono un colloquio informativo che viene sostenuto subito prima del rilascio del tesserino (decreto-legge 138/2011, "Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività", convertito nella legge 148/2011).<ref>{{cita web|url=http://www.odg.roma.it/Iscrizione.aspx|titolo=Ordine dei giornalisti del Lazio|accesso=4/06/2012}}</ref> e della Campania richiedono un colloquio informativo che viene sostenuto subito prima del rilascio del tesserino.
 
Il [[governo Monti]] nel dicembre [[2011]] ha previsto l'introduzione di nuove regole comuni per i diversi ordini professionali, tra i quali quello dei giornalisti.<ref>[http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=9677]</ref> Tali regole interessano tre ambiti: le attività formative, quelle amministrative e, infine, quelle deontologiche. Per il primo ambito (formazione), l'ordine nazionale ha approvato il relativo Regolamento nel corso del [[2012]]. Per l'attività amministrativa, l'esecutivo dell'ordine ha predisposto nello stesso anno la bozza del relativo regolamento. I procedimenti disciplinari non sono più interamente celebrati dagli ordini regionali e da quello nazionale: la nuova disciplina prevede infatti che, a livello regionale, le funzioni di istruzione e di decisione delle controversie disciplinari debbano essere assolte dai Consigli Territoriali di Disciplina, mentre il Consiglio Nazionale di Disciplina gestirà i ricorsi.<ref>{{cita web|url=http://www.giornalistinews.it/69/lettera-gipu-n.-8-ai-giornalisti-pubblicisti-dell%27emilia-romagna|titolo=Lettera GIPU n. 8 ai giornalisti pubblicisti dell'Emilia-Romagna|accesso=23/03/2013}}</ref>