Concussione: differenze tra le versioni

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Nella legislazione italiana, il [[reato]] è previsto dall'articolo 317 del [[codice penale italiano]]: {{Citazione|Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri costringe o induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o ad un terzo, denaro o altra utilità, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni.}}
 
La legge 6 novembre [[2012]] n. 190 ("''Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione''")<ref>Pubblicata nella [[Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana]] n. 265 del 13 novembre 2012 )</ref> , ha spacchettato il reato di concussione all' art.317 c.p., il quale al suo interno ingomblava sia la condotta costrittiva che quella induttiva. La consussione cd. costrittiva e rimasta configurata dall'art 317, ma limitatamente al pubblico uffcialeufficiale, mentre la cd. concussione per induzione è migrata nel nuvo art. art. 319 quater.
 
L'art. 317 c.p., secondo le modifiche apportate dalla legge 190/2012 adesso recita: {{Citazione|Il pubblico ufficiale che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei a dodici anni.}}