Gruppo elettrogeno: differenze tra le versioni

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Inserito riferimento al DM 16.02.1982 - vecchio elenco delle attività soggette acontrollo da parte dei VVF
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* registrazione, nel manuale di Manutenzione, delle attività manutentive sull'Impianto (generatore, motore, cisterna combustibile);
* possesso del [[Certificato di Prevenzione Incendi]] (CPI) emesso dai Vigili del Fuoco, in caso di potenza superiore a 25 kW; questi gruppi elettrogeni dovranno essere installati in conformità ai disposti del Decreto del Ministero dell'Interno 22/10/07 e dal 2011 del DM 13/07/2011 ''Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la installazione di motori a combustione interna accoppiati a macchina generatrice elettrica o ad altra macchina operatrice e di unità di cogenerazione a servizio di attività civili, industriali, agricole, artigianali, commerciali e di servizi''
L'attività antincendio era la 64 dell'allegato al DM 16.02.1982 fino a novembre 2011. Nel DPR 151/2001 risulta al numero 49 (cat. A da 25 a 350 kW, cat. B da oltre 350 fino a 700 kW, cat. C oltre 700 kW)
* se il gruppo elettrogeno di potenza superiore a 200 KW è in servizio di emergenza (cioè in soccorso alla rete elettrica pubblica) è prescritto (ai sensi del D.Lgs. 26/10/1995 n.504 e successive modificazioni) il possesso di licenza fiscale di esercizio per la corresponsione dei tributi gravanti sull'energia elettrica (accisa e addizionale), da richiedere all'Ufficio delle Dogane competente per territorio (l'esercizio di gruppi elettrogeni di potenza inferiore o uguale a 200 kW è libero).