Magistratura italiana: differenze tra le versioni

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→‎Responsabilità: siccome l'utente anonimo IP lamentava la mancanza di fonte della responsabilità penale, ho aggiunto tra parentesi l'articolo della legge Vassalli che contempla l'ipotesi dei reati dei magistrati!
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→‎Responsabilità: se sono orpelli le precisazioni sulla procedure questo lo è a maggior ragione; tolgo anche formattazione deprecata e toni enfatici
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===Responsabilità ===
A seguito dei referendum tenutisi nel 1987, anche sull'onda dello scandalo di [[Enzo Tortora]]<ref>[http://www.libertiamo.it/2012/02/10/enzo-tortora-quel-referendum-sulla-responsabilita-dei-magistrati/ ''Enzo Tortora, quel referendum sulla responsabilità dei magistrati'' da Libertiamo, 10 febbraio 2012]</ref>, il popolo sancì la responsabilità civile dei magistrati. L'anno successivo pertanto il Parlamento provvide a dare seguito alla volontà degli italiani, conapprovò la Legge del 13 Aprile 1988 n.117 (c.d. Legge Vassalli). in attuazione di quel referendum.
 
Attualmente i magistrati rispondono penalmente, civilmente e disciplinarmente delle azioni da loro commesse a danno dei cittadini nell'esercizio delle loro funzioni. In particolare, il risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie e la responsabilità civile dei magistrati, con la relativa responsabilità disciplinare, sono normati specificatamente dalla Legge Vassalli.
 
Essi inoltre rispondono civilmente in caso di <u>dolo</u>, <u>colpa grave</u> o <u>diniego di giustizia</u>; in tali casi il cittadino potrà esperire l'azione di risarcimento per il danno subito contro lo Stato, il quale a sua volta eserciterà una rivalsa nei confronti del magistrato (responsabilità indiretta del magistrato). Infatti l'art. 2 della sopracitata legge dice testualmente che "''Chi ha subito un danno ingiusto per effetto di un comportamento, di un atto o di un provvedimento giudiziario posto in essere dal magistrato con dolo o colpa grave nell'esercizio delle sue funzioni ovvero per diniego di giustizia può agire contro lo Stato per ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e anche di quelli non patrimoniali che derivino da privazione della libertà personale.''". L'azione di rivalsa è normata dall'art. 7, il quale dispone che "''Lo Stato, entro un anno dal risarcimento (...) esercita l'azione di rivalsa nei confronti del magistrato.''"; quest'azione, salvo che nei casi di dolo, non potrà mai superare 1/3 dello stipendio annuale del magistrato al momento della richiesta del risarcimento.
Essi rispondono penalmente qualora commettano reati nell'esercizio delle loro funzioni. In tale caso chi ha subito il danno per il fatto costituente reato commesso dal magistrato nell'esercizio delle sue funzioni ha diritto a un risarcimento, sia nei suoi confronti che nei confronti dello Stato, il quale eserciterà poi eventualmente un regresso nei confronti del primo (art. 13).
 
Essi inoltre rispondono civilmente in caso di <u>dolo</u>, <u>colpa grave</u> o <u>diniego di giustizia</u>; in tali casi il cittadino potrà esperire l'azione di risarcimento per il danno subito contro lo Stato, il quale a sua volta eserciterà una rivalsa nei confronti del magistrato (responsabilità indiretta del magistrato). Infatti l'art. 2 della sopracitata legge dice testualmente che "''Chi ha subito un danno ingiusto per effetto di un comportamento, di un atto o di un provvedimento giudiziario posto in essere dal magistrato con dolo o colpa grave nell'esercizio delle sue funzioni ovvero per diniego di giustizia può agire contro lo Stato per ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e anche di quelli non patrimoniali che derivino da privazione della libertà personale.''". L'azione di rivalsa è normata dall'art. 7, il quale dispone che "''Lo Stato, entro un anno dal risarcimento (...) esercita l'azione di rivalsa nei confronti del magistrato.''"; quest'azione, salvo che nei casi di dolo, non potrà mai superare 1/3 dello stipendio annuale del magistrato al momento della richiesta del risarcimento.
 
Essi infine rispondono anche disciplinarmente dei danni cagionati ai cittadini nell'esercizio delle loro funzioni: l'art. 9 della legge Vassalli dispone infatti che "''Il procuratore generale presso la Corte di cassazione per i magistrati ordinari o il titolare dell'azione disciplinare negli altri casi devono esercitare l'azione disciplinare nei confronti del magistrato per i fatti che hanno dato causa all'azione di risarcimento''".