Magistratura militare italiana: differenze tra le versioni

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La '''magistratura militare italiana''' indica iquella magistratiparte della dell'[[ordinamentomagistratura giudiziario italianoitaliana]] inquadratiche, nellai sensi dell'[[ordinamento giudiziario militare italiano]], cheha sigiurisdizione occupanocirca deii [[reato militare|reati militari]] dellecommessi dalgi apparteneti alle [[Forzeforze armate italiane]] sia in tempo di pace eche di guerra, ordinati giudici militari presso il [[Tribunale militare]] e procuratori militari presso la [[Procura militare]].
 
Essi prestano servizio presso i [[Tribunale militare|tribunali militari]], mentre i magistrati con funzione di P.M. presso le [[Procura militare della Repubblica Italiana|procure militari della Repubblica]].
 
== Storia ==
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I Tribunali militari, territoriali e di truppa, avevano il compito di giudicare. Essi erano composti da sei ufficiali in servizio, compreso il presidente. L'Ufficio del [[Pubblico ministero]] era affidato da un Avvocato fiscale militare, facente capo all'Avvocato generale militare, che svolgeva le funzioni di pubblico ministero presso il Tribunale supremo militare di guerra. Quest'ultimo era destinato a conoscere dei ricorsi in nullità contro le sentenze emanate dai tribunali militari. Nel [[1869]] furono approvati il Codice penale militare per l'Esercito e il Codice penale militare marittimo che stabili che il Tribunale supremo di guerra cambiasse la denominazione in Tribunale supremo di guerra e di marina e, quindi, dal 1923, la denominazione, durata fino al 1981, di Tribunale supremo militare.
 
Dalla loro istituzione e sino al [[1915]] i Tribunali militari furono retti dalle medesime disposizioni. Solo con la grande guerra si rese necessario potenziarli. Furono istituiti i tribunali di guerra in zona territoriale; quelli di corpo d'armata mobilitato; quelli d'armata, d'indipendenza o di tappa. I Tribunali marittimi già presenti furono potenziati. Furono previsti i tribunali di piazzaforte e quelli all'estero, per un totale di oltre cento uffici giudiziari. I magistrati furono assimilati al grado militare di ufficiali, laureatiche avessero conseguito il diploma di laurea in legge''giusrispridenza''.
 
Dopo la guerra si ritornò alla situazione precedente. Fu previsto, tuttavia, un meccanismo di richiamo dei magistrati, qualora vi fosse stata la mobilitazione, per rendere immediatamente funzionanti i tribunali militari nell'ipotesi di guerra. Con R.D. 28 novembre [[1935]] n. 2397, vennero previsti tre gruppi: ordinario, di riserva, ausiliario. Quello ordinario e di riserva già in funzione e l'ausiliario solo in caso di mobilitazione. Il magistrato militare ha ora lo stato giuridico civile.
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* [[Ordinamento giudiziario italiano]]
* [[Ordinamento giudiziario militare italiano]]
* [[Procura militare della Repubblica Italiana]]
* [[Tribunale militare]]