Minaccia: differenze tra le versioni

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|Pena = [[multa]] fino a 51 € nel I co.; [[reclusione]] fino a 1 anno nelle ipotesi del II co.
}}
La '''minaccia''', in [[diritto penale]], è il [[delitto]] previsto dall'art. 612 [[codice penale italiano|Codice Penale]], che recita:
 
'' Chiunque minaccia ad altri un [[danno ingiusto|ingiusto danno]] è punito, a [[querela]] della [[persona offesa]], con la [[multa]] fino a [[euro]] 51''. <br/>''Se la minaccia è grave, o è fatta in uno dei modi indicati nell'articolo 339, la [[pena (diritto penale)|pena]] è della [[reclusione]] fino a un anno e si [[procedimento d'ufficio|procede d'ufficio]].''