Concussione: differenze tra le versioni

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Il comma 2 dispone, per l'ipotesi prevista nel comma 1, la punibilità anche del privato (e questa è l'innovazione più significativa) con la reclusione fino a 3 anni.
 
Le Sezioni Unite sono recentemente intervenute con la sentenza n. 12228, 14 marzo 2014 (ud. 24 ottobre 2013) a dirimere un contrasto giurisprudenziale sorto in seno allo stesso giudice di legittimità in ordine ai criteri distintivi tra "costrizione" e "induzione": nella prima, l'abuso si concreta in una minaccia del pubblico ufficiale, cioè nella prospettazione di un male ingiusto, che pone la vittima di fronte all'alternativa secca e perentoria se subire il male minacciato o cedere alla indebita dazione o promessa, con conseguente drastica e grave limitazione della libertà di autodeterminazione (''voluit quia coactus''); nella seconda, l'abuso del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio si concreta in una attività di suggestione, persuasione, pressione morale, inganno (purché non concernente il carattere indebito della prestazione richiesta), anche in forme allusive o velate, la cui efficacia condizionante la volontà del privato si vale della prospettazione di un ingiusto vantaggio, così che l'indotto conserva un margine più ampio di autodeterminazione (''coactus, tamen voluit''), giacché la sua acquiescenza alla richiesta di prestazione indebita si spiega nella prospettiva di un tornaconto personale, che fa del privato non una vittima, ma un coautore del reato, come tale punibile.
 
== Caratteristiche ==