Acque interne: differenze tra le versioni

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[[File:Zonmar-it.svg|thumb|300px|right|immagine illustrativa sul regime internazionale del mare]]
Nel [[diritto internazionale]], le '''acque interne''' sono i [[fiume|fiumi]], i [[lago|laghi]] e la porzione di [[mare]] interna alla ''linea di base'', ovvero alla linea di [[marea|bassa marea]] della costa. Al pari delle altre zone del mare, le regole e la disciplina delle acque interne sono dettate dalla [[Convenzione di Montego Bay]] del [[1982]], tuttora in vigore.
 
Nelle acque interne la [[sovranità]] dello [[Stato]] è pari a quella che esso esercita sulla terraferma. Non vale quindi il diritto di passaggio inoffensivo (che deve essere concesso nel [[mare territoriale]]): le navi straniere che desiderano transitare nelle acque interne devono chiedere l'autorizzazione allo Stato costiero, che può arbitrariamente rifiutarla o concederla solo a determinate condizioni. Le navi straniere autorizzate ad entrare nelle acque interne sono sottoposte alle leggi dello Stato costiero, con un'unica eccezione: la [[diritto penale|giurisdizione penale]] per i [[reato|reati]] commessi su navi straniere attraccate in un [[porto (struttura)|porto]] è attribuita (solitamente) allo [[Stato di bandiera]], salvo che il comandante della nave non richieda l'intervento delle autorità locali, che vi sia pericolo per la pace e la sicurezza dello Stato costiero o che siano violate norme [[dogana|doganali]] (art. 8 Convenzione di Montego Bay). I reati commessi nel porto e i reati ivi commessi dall'equipaggio di una nave straniera ricadono sempre nella [[giurisdizione]] dello Stato costiero.