Avviamento d'azienda: differenze tra le versioni

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Questo maggior costo viene definito determinando il valore totale dell’azienda scontando i redditi futuri attesi, corretti per il rischio. La differenza tra il valore così ottenuto e il valore di bilancio opportunamente rettificato, è da imputare all’avviamento.
 
Nel trasferimento di azienda l'avviamento è protetto dal divieto di [[concorrenza (diritto commerciale)|concorrenza]] per l'alienante, il quale non può, per un periodo di cinque anni dal trasferimento, iniziare una nuova impresa che, per l'oggetto, l'ubicazione o altre circostanze, sia idonea a sviare la clientela dell'azienda ceduta (art. 2557 c.c.). La norma presuppone che l'avviamento abbia influito sulla valutazione economica dell'azienda ceduta; il divieto è derogabile sia in senso più favorevole all'alienante che al cedenteall'acquirente, ma non può arrivare ad impedire qualsiasi attività economica dell'alienante e la durata non può eccedere i cinque anni, altrimenti il divieto si considera comunque valido per tale periodo.
 
L'avviamento rileva anche in caso di trasferimento temporaneo dell'azienda a titolo di [[usufrutto]] o di [[affitto]] (artt. 2561 e 2562 c.c.): l'usufruttuario e l'affittuario devono infatti «gestire l'azienda ''senza modificarne la destinazione e in modo da conservare l'efficacia dell'organizzazione'' e degli impianti e le normali dotazioni di scorte», pena la cessazione del rapporto; le differenze di consistenza nell'[[inventario]] all'inizio e alla fine dell'usufrutto o dell'affitto sono regolate in denaro, in modo da compensare la perdita dell'avviamento in favore del titolare ovvero il suo incremento in favore dell'usufruttuario o dell'affittuario.