Patrimonio: differenze tra le versioni

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==Concetto giuridico==
 
In diritto il ''patrimonio'' viene definito come l'insieme dei [[rapporto giuridico|rapporti giuridici]], aventi contenuto economico, che fanno capo ad un [[soggetto giuridico]] (il ''titolare''). Tra i rapporti giuridici che compongono il patrimonio rientrano tanto quelli ''attivi'', che comportano un [[diritto soggettivo]] ([[diritto soggettivo#Diritti assoluti e relativi|assoluto o relativo]]) del titolare, quanto quelli ''passivi'', che comportano invece un suo [[obbligo]] (e, in particolare, un [[debito]]). Ne segue che, contrariamente all'accezione del termine nel linguaggio comune, si può parlare di patrimonio anche in presenza di soli rapporti giuridici passivi.
 
Rientrano nel patrimonio i soli diritti ed obblighi, definiti appunto ''[[diritto soggettivo#Diritti soggettivi patrimoniali|patrimoniali]]'', che corrispondono ad [[interesse (diritto)|interessi]] di natura economica, riguardando beni che hanno o possono avere un valore di scambio e sono quindi suscettibili di essere valutati in denaro. Non vi rientrano, invece, i diritti e gli obblighi [[diritto soggettivo#Diritti soggettivi non patrimoniali|non patrimoniali]], quali i [[diritto soggettivo#Diritti soggettivi della personalità|diritti della personalità]], i [[diritto soggettivo#Diritti di famiglia|diritti di famiglia]] e i [[diritto soggettivo#Diritti soggettivi pubblici|diritti soggettivi pubblici]], nonché, a maggior ragione, le [[potestà]].
 
===<nowiki/>===
===Patrimonio autonomo, separato e segregato===
Anche i soggetti giuridici diversi dalle [[persona fisica|persone fisiche]] hanno un proprio patrimonio, distinto da quello degli altri soggetti: si parla, in questo caso, di ''patrimonio autonomo''. Nelle [[persone giuridiche]] la separazione tra il loro patrimonio e quello di altri soggetti e, in particolare, di associati, amministratori e fondatori, è completa; si dice, quindi, che godono di ''[[autonomia patrimoniale|autonomia patrimoniale perfetta]]''. Vi sono però anche casi in cui ad un [[ente (diritto)|ente]] è riconosciuta ''[[autonomia patrimoniale|autonomia patrimoniale imperfetta]]'', ossia una non completa separazione tra il patrimonio ad esso riferibile e quello di altri soggetti; questi enti, secondo una diffusa teoria, sarebbero comunque da considerare soggetti giuridici, seppur privi di personalità giuridica.