Prescrizione (ordinamento penale italiano): differenze tra le versioni

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Secondo l'art. 157 del [[codice penale italiano]], il tempo necessario a prescrivere un reato varia in considerazione della [[pena]] stabilita. I reati per i quali è prevista la pena dell'ergastolo non sono prescrittibili.
 
L'art. 157 del codice penale, modificato dalla legge 5 dicembre 2005 n. 251, prevede che la prescrizione estinguaestingue il reato decorso il tempo corrispondente al  massimo tradella pena edittale stabilita dalla legge e comunque un tempo non inferiore a sei anni se si tratta di delitto e a quattro anni se si tratta di contravvenzione, ancorché puniti con ila duesola seguentipena valori:pecuniaria.
 
- massimo della pena [[Spazio edittale|edittale]] stabilita dalla legge
 
- sei anni, per i [[Delitto|delitti]], o quattro anni, per le [[Contravvenzione|contravvenzioni]], ancorché puniti con la sola pena pecuniaria.
 
Detti termini ricominciano a decorrere, poi, in presenza di determinati eventi interruttivi espressamente indicati dal codice penale (come la disposizione dell'interrogatorio dell'indagato o la richiesta di rinvio a giudizio da parte del PM), ma senza poter mai superare il tempo prescritto aumentato di un quarto (ad esempio: nel caso del tempo fissato in sei anni, detto termine diverrà di sette anni e sei mesi, in quanto somma del termine di sei anni più del suo quarto, ovvero un anno e mezzo). Inoltre, altre cause di "allungamento" della prescrizione sono la contestazione di aggravanti specifiche, come nel caso della recidiva specifica reiterata infraquinquennale.