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Per i contratti aventi a oggetto la locazione di immobili adibiti a uso abitativo era inoltre previsto un limite massimo al canone di locazione, e anche di sublocazione (art. 14 della legge n. 392 del 27 luglio 1978, cosiddetta ''legge sull'equo canone'').
Le disposizioni relative al succitato articolo furono abolite dalla legge n. 359 dell'8 agosto [[1992]] (
Oggi la disciplina della locazione degli immobili a uso abitativo è principalmente regolata dalla legge n. 431 del 9 dicembre [[1998]] ("''Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo''").
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