Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica: differenze tra le versioni

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Nell'ordinamento amministrativo italiano il '''comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica''' è un [[organo (diritto)|organo]] collegiale di consulenza del [[prefetto]] per l'esercizio delle sue attribuzioni di [[autorità di pubblica sicurezza|autorità provinciale di pubblica sicurezza]].
 
Ai sensi dell’art. 20 della legge n. 121/1981 è istituito in ogni prefettura-ufficio territoriale del governo, è presieduto dal prefetto ed è composto dal [[questore]], dal [[sindaco]] del comune capoluogo e dal [[presidente della provincia]], dai comandanti provinciali dei [[Carabinieri]] e, della [[Guardia di Finanza]] e del [[Corpo Forestale dello Stato]], nonché dai sindaci degli altri comuni interessati, quando devono trattarsi questioni riferibili ai rispettivi ambiti territoriali. Il prefetto può chiamare a partecipare alle sedute del comitato le autorità locali di pubblica sicurezza e i responsabili delle amministrazioni dello Stato e degli enti locali interessati ai problemi da trattare, nonché, d'intesa con il procuratore della Repubblica competente, componenti dell'ordine giudiziario.