Garanzia: differenze tra le versioni

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Nella prassi più antica vi è la [[polizza]] fideiussoria, che ancora oggi dà luogo a vari problemi applicativi, perché alcuni la assimilano alla fideiussione, mentre altri ravvisano un particolare contratto di [[assicurazione]] del [[credito]]. La polizza fideiussoria è sorta dapprima nei rapporti tra privati e poi si è affermata per i contratti di cui è parte una [[pubblica amministrazione]].
 
Altro contratto autonomo di garanzia è la [[fideiussione omnibus]], che si ha quando il garante risponde per tutti i debiti "attuali e futuri" di un debitore principale, di solito in relazione all'esercizio di un'impresa. La riforma introdotta con la legge n. 154 del 1992 ha modificato l'articolo 1938 del Codice civile, disponendo che la fideiussione ''omnibus'' per crediti futuri deve contenere la previsione dell'importo massimo garantito. Attualmente la fideiussione omnibus è vietata dalla giurisprudenza italiana.
 
Figura simmetrica è la ''[[performance bond]]'', contratto con cui il garante risponde per una singola operazione commerciale (e non per tutti i debiti futuri come la fideiussione ''omnibus'')).
 
Vi è poi la [[www.garanziabancaria.it |garanzia bancaria]] che è un blocco fondi avente un beneficiario e che esiste nella forma "a prima richiesta" o con "expiry date".
 
In tutti i casi suddetti, manca l'elemento dell'accessorietà della garanzia rispetto all'obbligazione principale, ed è quindi una garanzia "astratta", che a volte la giurisprudenza qualifica come contratti con causa di finanziamento, quindi [[contratto atipico|contratti atipici]], per i quali valgono senz'altro, e proprio in ragione della loro atipicità, i principi generali di [[buona fede]] e correttezza.