Indagini preliminari: differenze tra le versioni

Contenuto cancellato Contenuto aggiunto
Riga 33:
Secondo il disposto dell'art. 369 c.p.p. l'indagato ha diritto a ricevere l'[[avviso di garanzia]] solo quando deve essere compiuto un atto ("atto garantito") al quale ha diritto di partecipare il suo difensore. In caso contrario l'indagato ne verrà a conoscenza solo se il PM esercitil'azione penale inviando [[avviso di conclusione delle indagini]] ai sensi dell'art. 415-bis del c.p.p.. Viene infatti comunicato il diritto di predisporre un difensore e, qualora ciò non avvenga, viene incaricato uno d'ufficio.
 
Durante alcuni atti l'[[avvocato]] difensore ha il diritto di assistere e di essere avvertito, come l'[[interrogatorio]], l'[[ispezione]] e il confronto.; Inin altricaso può assistere senza avvertimento:di [[perquisizione]] e [[sequestro]] può assistere senza avvertimento. Il difensore può anche consultare entro 5 giorni dalla loro pubblicazione i documenti relativi a tali atti, che devono essere depositati dal PM entro 3 giorni dal compimento dell'atto stesso in cancelleria, ed estrarne copia.
 
==Bibliografia==