Udienza preliminare: differenze tra le versioni

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Dall'entrata in vigore della [[legge n.479/1999]], che ha introdotto l'articolo 420 BIS, è possibile, per il [[Giudice dell'udienza preliminare|GUP]] dichiarare [[Contumacia|contumace]] un imputato già nel corso dell'udienza preliminare.
La medesima disposizione accorda peraltro al Giudice la facoltà di disporre, anche d'ufficio, la rinnovazione degli avvisi all' imputato allorché sia provato ovvero appaia probabile che lo stesso non ne abbia avuta effettiva conoscenza, salvo che per sua colpa o nei casi in cui il codice prevede la notifica al difensore. Il giudice valuta liberamente se l'imputato abbia avuto conoscenza dell'avviso o meno: questa valutazione non è oggetto di discussione né motivo d'impugnazione.
 
In caso di impossibilità dell'imputato dovuta a causa di forza maggiore o caso fortuito, il giudice rinvia l'udienza e dispone il rinnovo dell'avviso, stesso discorso per l'avvocato difensore (qualora non abbia però disposto un sostituto o non difenda congiuntamente). Anche le probabilità per l'idoneità della causa di forza maggiore o di caso fortuito sono valutate liberamente dal giudice, e anche in questo caso non impugnabili o discutibili.