Udienza preliminare: differenze tra le versioni
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Dall'entrata in vigore della [[legge n.479/1999]], che ha introdotto l'articolo 420 BIS, è possibile, per il [[Giudice dell'udienza preliminare|GUP]] dichiarare [[Contumacia|contumace]] un imputato già nel corso dell'udienza preliminare.
La medesima disposizione accorda peraltro al Giudice la facoltà di disporre, anche d'ufficio, la rinnovazione degli avvisi all'
In caso di impossibilità dell'imputato dovuta a causa di forza maggiore o caso fortuito, il giudice rinvia l'udienza e dispone il rinnovo dell'avviso, stesso discorso per l'avvocato difensore (qualora non abbia però disposto un sostituto o non difenda congiuntamente). Anche le probabilità per l'idoneità della causa di forza maggiore o di caso fortuito sono valutate liberamente dal giudice, e anche in questo caso non impugnabili o discutibili.
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