Affidamento condiviso (ordinamento italiano): differenze tra le versioni

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Il disegno di legge prevede, come in Belgio, la prima opzione dell'affido paritetico e, in seconda battuta, per evitare le criticità mostrate sul campo dal modello belga, una sorta di "paracadute" al 33% del tempo per il genitore "less involved". In Australia la semplice introduzione del limite minimo di 10 notti al mese presso il genitore "less involved" (presumption of shared custody) senza opzioni per l'affido paritetico ha comunque avuto l'effetto collaterale di portare in pochi anni quest'ultimo al 17%. Tale approccio ha ricevuto l'endorsement dell'International Council on Shared Parenting, che nel luglio 2014 a Bonn ha concluso che l'interesse del minore standard è ben rappresentato da provvedimenti che consentano al minore di frequentare per almeno un terzo (e fino a metà, laddove le circostanze lo consentano) del tempo il genitore meno coinvolto.
Introduce inoltre i ''parental plans'' da redigere a cura dei genitori (al fine di evitare il fenomeno dei provvedimenti fotocopia) e cerca di incentivare la conciliazione e la mediazione attraverso percorsi privilegiati per chi vi si affida.
Strada analoga - e cioè l'adeguamento dell'ordinamento italiano alle migliori esperienze estere col preciso intento di rompere un isolazionismo culturale ultradecennale perpetuato dalla legge 54/06 - percorre il pdl 2507 (primo firmatario l'on. Mario Sberna). Esso contempla, inoltre, la definizione dei criteri per l'accesso al ruolo di mediatore familiare (altro problema italiano) e cerca di introdurre il concetto di miglior interesse standard del minore con una definizione sulla base della miglior letteratura scientifica. Alcuni punti del progetto sono stati presentati con successo al convegno internazionale di Bonn organizzato nel luglio 2014 dall'International Council on Shared Parenting. Il fine ultimo è quello di colmare una storica frattura di origine cartesiana tra Saperi dell'Uomo (tra cui anche il Diritto) e Saperi della Natura (tra cui molte scienze), che impedisce l'ingresso di studi e ricerche all'interno delle aule dei tribunali.<ref>Cfr. V. Vezzetti, ''Nel nome dei figli'', Buccino Salerno, BookSprint edizioni, 2010, ISBN 978-88-6595-041-8; www.nelnomedeifigli.it</ref> In questa direzione va anche l'interrogazione a risposta orale 3/01144 del 6 novembre 2014 (on. Binetti) che chiede ai Ministri competenti ragione della discrepanza tra risultanze degli studi scientifici e prassi giudiziarie.
 
== Figli naturali ==
La normativa dell'affidamento condiviso, nel caso di figli naturali riconosciuti da entrambi i genitori, sembra applicabile solo a seguito di esplicita domanda da parte dei genitori all'attenzione del giudice (competente in Italia sino alla fine del 2012 era il Tribunale per i minorenni anziché il Tribunale ordinario) riguardo l'affidamento stesso e l'esercizio della potestà, altrimenti quest'ultima rimane al genitore convivente.<ref>Maria Cristina Rizzi, ''L'affido condiviso ed il mantenimento dei figli nel nuovo processo di separazione e divorzio'', link cit.</ref>