Società per azioni (ordinamento italiano): differenze tra le versioni

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*Un [[contratto associativo]] tra due o più persone o un atto unilaterale (nel caso della S.p.A. cosiddetta [[Società per Azioni unipersonale|unipersonale]], cioè con un unico socio).
*La redazione di un [[atto costitutivo]] e di uno [[statuto (diritto)|statuto]] per [[atto pubblico]], [[ad substantiam]], contenenti importanti informazioni sulla società (sede principale e secondarie, [[oggetto sociale]], ammontare del capitale, ...) e le regole dell'agire comune che i soci stabiliscono.
*L'intera sottoscrizione di un [[Capitale sociale (economia)|capitale sociale]] il cui valore non deve essere inferiore ai 12050.000 [[euro]], (una percentuale pari o superiore al 25% del capitale sociale dichiarato nell'atto costitutivo deve essere depositato presso un istituto di credito oppure una polizza assicurativa per una somma equivalente deve essere stipulata a fini di garantire il conferimento)
*Il deposito dell'atto costitutivo presso l'ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale deve essere effettuato ad opera del notaio entro 20 giorni o in caso di inadempienza a cura degli stessi amministratori nominati nell'atto costitutivo; se questi non vi provvedono nel termine indicato, ciascun socio può provvedervi a spese della società. Solo a seguito di questa operazione la società acquisirà personalità giuridica e autonomia patrimoniale perfetta.