Licenza di detenzione di armi in Italia: differenze tra le versioni

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→‎Limitazioni generali: Inserimento cenni sul numero massimo di armi detenibili da privati con nota/fonte
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== Limitazioni generali ==
Un privato cittadino può detenere - ai sensi dell'art. 2 della legge 18 aprile 1975, n. 110 - un numero masismo delle seguenti armi, se regolarmente denunciate:<ref>[http://www.tanfoglio.it/news/sintesi-legislativa-sulle-armi-a-cura-di-actionarms-wwwactionarmsit.html Sintesi legislativa sulle armi da tangfolio.it]</ref>
 
* un numero illimitato di fucili da caccia;
* 6 armi classificate per uso sportivo;
* 3 altre armi comuni da sparo;
* 8 armi antiche.
 
=== Armi non soggette ad obbligo di denuncia ===
Ai sensi del decreto del Ministero dell'interno n. 362 del 9 agosto 2001, non sono soggette all’obbligo della denuncia le armi ad aria o a gas compressi, sia lunghe sia corte, i cui proiettili siano dotati di un’[[energia cinetica]] non superiore a 7,5 [[joule]] e le repliche a colpo singolo di armi antiche ad avancarica di modelli anteriori al [[1890]].