Vicepresidente della provincia: differenze tra le versioni

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Nell'ordinamento italiano il '''vicepresidente della provincia''' è un componente del [[consiglio provinciale]] che, ai sensi della legge [[7 aprile]] [[2014]] n. 56 (“''Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni''”) - in vigore dall'8 aprile 2014 - può essere nominato dal [[presidente della provincia]], stabilendo le eventuali funzioni a lui delegate e dandone immediata comunicazione al consiglio provinciale. Il vicepresidente esercita le funzioni del presidente in ogni caso in cui questi ne sia impedito. Il presidente della provincia può altresì assegnare altre deleghe aad altri consiglieri provinciali, nel rispetto del principio di collegialità, secondo le modalità e nei limiti stabiliti dallo statuto.
 
La figura del vicepresidente della provincia è stata introdotta dell'art. 16, comma 2, della legge 25 marzo 1993, n. 81. In precedenza le funzioni vicarie del presidente della provincia erano svolte dall'[[assessore anziano]]. Peraltro, gli statuti provinciali, adottati a seguito dell'entrata in vigore della legge n. 142 del 1990, già prevedevano questa figura.