Organismo di diritto pubblico: differenze tra le versioni

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Un '''organismo di diritto pubblico''', in dirittosecondo la legge italiana, indica un [[soggetto di diritto|soggetto giuridico]] collettivo, non necessariamente appartenente al [[settore pubblico]] ed alla [[pubblica amministrazione italiana]].
 
==Cenni storici==
La disciplina comunitaria, fino agli inizi degli [[anni 1990|anni novanta'90]] del [[XX secolo]], accoglieva una nozione ''chiusa'' di [[pubblica amministrazione|amministrazioni]] aggiudicatrici (obbligate ad osservare la procedura dell'evidenza pubblica comunitaria), indicando a tal fine le cosiddette [[persona giuridica|persone giuridiche]] di [[diritto pubblico]] (cioè [[Stato]], [[ente pubblico|enti pubblici]] territoriali, [[associazione (diritto)|associazioni]] e [[consorzio|consorzi]] di [[Comune|Comuni]], le [[Università]], le [[IPAB]] (Istituto pubblico di assistenza e beneficenza) ed enti di riforma fondiaria). Questa però era una valutazione formale, non idonea a ricomprendere tutti gli altri soggetti - pur operanti negli Stati membri - aventi connotazioni pubblicistiche ma di fatto esclusi dall'operatività della Direttiva n. [[1971|71]]/305/CE in materia di [[appalto pubblico|appalti]].
Questa però era una valutazione formale, non idonea a ricomprendere tutti gli altri soggetti - pur operanti negli Stati membri - aventi connotazioni pubblicistiche ma di fatto esclusi dall'operatività della Direttiva n. [[1971|71]]/305/CE in materia di [[appalto pubblico|appalti]].
 
Con la [[Direttiva dell'Unione Europea|Direttiva]] n. [[1989|89]]/440/CE (confermata dalla successiva Direttiva [[1993|93]]/37), è stato così incluso tra le ''amministrazioni aggiudicatrici'' la figura dell'organismo di diritto pubblico, nozione che prescinde da una giustificazione formale e fa invece riferimento a tre parametri sostanziali. Con la più recente [[Direttiva dell'Unione Europea|Direttiva]] n. 18/04, ripresa anche dal [[Codice dei contratti pubblici]] approvato con d.lgs. 163/06, resta confermata l'inclusione degli organismi di diritto pubblico tra i soggetti obbligati ad osservare le norme in materia di appalti pubblici.
 
Con la più recente [[Direttiva dell'Unione Europea|Direttiva]] n. 18/04, ripresa anche dal [[Codice dei contratti pubblici]] approvato con d.lgs. 163/06, resta confermata l'inclusione degli organismi di diritto pubblico tra i soggetti obbligati ad osservare le norme in materia di appalti pubblici.
 
== Caratteristiche ==
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I parametri indicati dalla giurisprudenza comunitaria e confermati dalla direttiva CE 18/04 indurrebbero ad una interpretazione sistematica o gestionale che identifica l'organismo di diritto pubblico con l'ente pubblico non economico e quindi contrapposto alla figura dell'impresa pubblica che sicuramente persegue fini di carattere industriale o commerciale.
 
Tale concezione però non è stata accolta dalla [[Corte di Giustizia delle Comunità Europee|Corte di Giustizia]] che ha ritenuto di dover fornire una interpretazione estensiva operando così in parte una sovrapposizione tra organismo di diritto pubblico e impresa pubblica per evitare agli Stati membri di escludere direttamente da tale ambito società commerciali sotto controllo pubblico sebbene con carattere di diritto privato. L'interpretazione della Corte quindi ha voluto affermare che il carattere non industriale o commerciale riguarderebbe il tipo di bisogni da soddisfare e non il tipo di attività fornendo così un criterio essenzialmente finalistico o funzionale per identificare l'organismo di diritto pubblico.
 
L'interpretazione della Corte quindi ha voluto affermare che il carattere non industriale o commerciale riguarderebbe il tipo di bisogni da soddisfare e non il tipo di attività fornendo così un criterio essenzialmente finalistico o funzionale per identificare l'organismo di diritto pubblico.
 
Da una delle [[sentenza|massime]] della sentenza citata infatti risulta che:
 
{{quote|L'art. 1, lett. b), secondo comma, della direttiva 92/50, che coordina le procedure di aggiudicazione degli [[appalto pubblico|appalti pubblici]] di servizi, a termini del quale «per organismo di diritto pubblico si intende qualsiasi organismo istituito per soddisfare specificatamente bisogni di interesse generale aventi carattere non industriale o commerciale», dev'essere [[interpretazione (diritto)|interpretato]] nel senso che il legislatore ha operato una distinzione tra i bisogni di interesse generale aventi carattere non industriale o commerciale, da un lato, e i bisogni di interesse generale aventi carattere industriale o commerciale, dall'altro}}
 
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*[http://eur-lex.europa.eu/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexplus!prod!CELEXnumdoc&numdoc=61996J0360&lg=IT Sentenza Corte di Giustizia Europea 10.11.1998]
 
{{Portale|diritto|italia}}
 
[[Categoria:Diritto amministrativoitaliano]]
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[[Categoria:Diritto dell'Unione europea]]
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