Beni pubblici: differenze tra le versioni

Contenuto cancellato Contenuto aggiunto
Nessun oggetto della modifica
Riga 29:
 
===Proprietà pubblica e privata nell'ordinamento italiano===
Nell'[[ordinamento giuridico|ordinamento]] italiano, solo la [[Costituzione]] menziona la proprietà pubblica e la proprietàlproprietà privata, ma solo per sottolineare come la proprietà privata sia un "diritto" (il cui specifico contenuto è descritto dall'art. 832 [[codice civile italiano|cod. civ.]],) mentre la proprietà pubblica è sempre espressione di un dovere, e la sua gestione implica l'esercizio di una [[funzione pubblica]].
 
Le norme del Codice civile del [[1942]] non danno un preciso contenuto della «proprietà pubblica», limitandosi a disciplinare il particolare regime giuridico dei beni ''appartenenti'' all'[[ente pubblico]]. Ma il concetto giuridico di ''appartenenza'' usato dal legislatore è troppo vasto e non può coincidere con quello di proprietà, che comprende alcuni [[Diritto soggettivo|diritti soggettivi]] ben identificati (ad es. diritto di disposizione, diritto di godimento, ecc.).