Beni pubblici: differenze tra le versioni
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===Proprietà pubblica e privata nell'ordinamento italiano===
Nell'[[ordinamento giuridico|ordinamento]] italiano, solo la [[Costituzione]] menziona la proprietà pubblica e la
Le norme del Codice civile del [[1942]] non danno un preciso contenuto della «proprietà pubblica», limitandosi a disciplinare il particolare regime giuridico dei beni ''appartenenti'' all'[[ente pubblico]]. Ma il concetto giuridico di ''appartenenza'' usato dal legislatore è troppo vasto e non può coincidere con quello di proprietà, che comprende alcuni [[Diritto soggettivo|diritti soggettivi]] ben identificati (ad es. diritto di disposizione, diritto di godimento, ecc.).
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