Legge 20 luglio 2004, n. 189: differenze tra le versioni

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La '''{{Cita legge italiana|tipo=legge|anno=2004|mese=07|giorno=20|numero= luglio 2004, n. 189|titolo=''' ("''Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate.}}'''") è statauna introdotta[[legge aordinaria]] tuteladella degli[[Repubblica animaliitaliana]] edemanata haper apportatola alcunetutela modifichedelgi al [[Codice penale italiano|Codice penale]]animali.
 
== Argomenti principaliStoria ==
{{...}}
 
== Contenuto ==
=== Pene previste ===
* ''[[Uccisione di animali]]'': Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona la morte di un animale è punito con la [[reclusione]] da ''4 mesi'' a ''2 anni'' (la pena originaria da 3 mesi a 18 mesi è stata modificata dalla {{Cita legge italiana|tipo=legge|anno=2010|mese=11|giorno=04|numero=201|articolo=3}}).
* ''[[Maltrattamento di animali]]'': Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona una lesione ad un animale ovvero lo sottopone a sevizie o a comportamenti o a fatiche o a lavori insopportabili per le sue caratteristiche ecologiche o somministra sostanze stupefacenti o vietate ovvero li sottopone a trattamenti che procurano un danno alla salute, è punito con la [[reclusione]] da ''3 mesi'' a ''18 mesi'' o con la [[multa]] da ''{{formatnum:5000}} euro'' a ''{{formatnum:30000}} euro''. La pena è aumentata della metà se dal maltrattamento deriva la morte dell'animale (la pena originaria da 3 mesi a 1 anno o la multa da {{formatnum:3000}} euro a {{formatnum:15000}} euro è stata modificata dalla {{Cita legge italiana|tipo=legge|anno=2010|mese=11|giorno=04|numero=201|articolo=3}}).
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* ''[[Foche]]'': Chiunque produce, commercializza, esporta o importa qualunque prodotto derivato dalla foca è punito con la [[reclusione]] da ''3 mesi'' ad ''1 anno'' o con l'[[ammenda]] da ''{{formatnum:5000}} euro'' a ''{{formatnum:100000}} euro''.
 
=== Vigilanza ===
L'articolo 6 della legge 20 luglio 2004, n.189, recita quanto segue:<br>
 
''1. Al fine di prevenire e contrastare i reati previsti dalla presente legge, con decreto del Ministro dell'interno, sentiti il Ministro delle politiche agricole e forestali e il Ministro della salute, adottato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di coordinamento dell'attività della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, del Corpo forestale dello Stato e dei. Corpi di polizia municipale e provinciale. 2. La vigilanza sul rispetto della presente legge e delle altre norme relative alla protezione degli animali è affidata anche, con riguardo agli animali di affezione, nei limiti dei compiti attribuiti dai rispettivi decreti prefettizi di nomina, ai sensi degli articoli 55 e 57 . del codice di procedura penale, alle guardie particolari giurate delle associazioni protezionistiche e zoofile riconosciute.3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per lo Stato e gli enti locali.''
 
Il D.M. del 23 marzo 2007 ha stabilito, che in via prioritaria, le attività di prevenzione dei reati di cui alla legge 20 luglio 2004, n. 189, sono demandate al Corpo Forestale dello Stato e, nell'ambito territoriale di appartenenza ed in quello funzionale dei rispettivi ordinamenti ed attribuzioni, ai corpi di Polizia municipale e di Polizia provinciale, ferme restando comunque le funzioni di polizia giudiziaria che la legge rimette a ciascuna Forza di polizia.
 
== TestoAltri normativoprogetti ==
* [[s:L. 20 luglio 2004, n. 189 - Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate|Legge 20 luglio 2004, n. 189 - Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate]]
* [[s:Codice penale/Libro II/Titolo IXbis|Codice penale - Libro II - Titolo IXbis]]
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* [http://www.lav.it/cosa-facciamo/maltrattamenti Maltrattamenti] dal sito della [[Lega Anti Vivisezione]]
 
{{portale|diritto|italia}}
[[Categoria:Reati contro gli animali]]
 
[[Categoria:Leggi dello stato italiano| 2004,189]]