Società di investimento a capitale variabile: differenze tra le versioni
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Una '''società di investimento a capitale variabile''' (in acronimo SICAV), in Italia, è una "[[società per azioni]] a capitale variabile
== Cenni storici ==
Sono state introdotte nell'ordimento italiano con il D.Lgs. n.84 del [[1992]], in attuazione della direttiva europea 85/611/CEE, ma sono attualmente regolate dal [[Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria|TUF]]. Società per azioni simili alle SICAV sono presenti anche negli altri Paesi dell'[[Unione europea]], discendenti anch'esse dal recepimento della direttiva europea del [[1985]] in materia di gestione collettiva del risparmio.▼
Sono state introdotte nell'ordimento italiano dal d.lgs. 25 gennaio 1992, n. 84, in attuazione della direttiva europea 85/611/CEE, e sono attualmente regolate dal [[testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria]] del 1998.
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== Caratteristiche ==
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Può essere assimilata a un [[Fondi comuni di investimento|fondo comune d'investimento]], dal quale si differenzia perché, mentre nel Fondo d'investimento l'investitore è titolare di una quota del fondo stesso, che viene amministrato da una società di gestione distinta (la [[Società di gestione del risparmio|SGR]]), nella SICAV l'investitore assume la qualifica di socio della società [[gerente]], il cui [[capitale sociale (economia)|capitale sociale]] coincide con il patrimonio amministrato.
Le azioni della SICAV, il cui valore viene determinato secondo le modalità previste dallo statuto, possono essere, a scelta del sottoscrittore, nominative o al portatore. Le azioni al portatore attribuiscono un solo voto indipendentemente dal loro numero. L'assemblea straordinaria in seconda convocazione e l'assemblea ordinaria non prevedono un [[quorum]] costitutivo.
== Presupposti per la costituizone ==
La Sicav può essere costituita previa autorizzazione della [[Banca d'Italia]], sentita la [[Consob]]. Le condizioni fondamentali per il rilascio dell'autorizzazione sono:
* adozione della forma della [[società per azioni]];
* sede legale e direzione generale situate nel territorio della [[Repubblica Italiana]];
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* F. Annunziata, ''La disciplina del mercato mobiliare'', Giappichelli editore - Torino, 2010
* M. P. Gentili, S. Jannoni, M. Mastrangelo, ''Le SICAV - Strumenti flessibili per la gestione del risparmio'', Bancaria Editrice - Roma, 2010
==Note==
<references/>
==Voci correlate==
* [[Società di gestione del risparmio]]▼
* [[Organismi di investimento collettivo del risparmio]] (OICR)
▲* [[Società di gestione del risparmio]]
* [[Società per azioni]]
* [[Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria]]
== Collegamenti esterni ==
* [http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992;84 Testo del d.lgs. 25 gennaio 1992, n. 84 su normattiva.it
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[[Categoria:Diritto societario]]
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