Opera derivata: differenze tra le versioni

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Secondo la definizione di [[Henry Jenkins]] (studioso dei media) il fan film è un ibrido che si pone a metà tra i prodotti cinematografici commerciali ed i prodotti cinematografici indipendenti; a dimostrazione di una forte spinta verso la cultura partecipativa nei confronti dei media.<ref>[http://web.mit.edu/cms/People/henry3/starwars.html Henry Jenkins]</ref>
 
L'esplosivo fenomeno dei fan film ha portato le case di produzione ad interessarsi a questi prodotti non ufficiali: esemplare il caso internazionale di [[Star Wars]] e della relativa casa di produzione [[Lucasfilm]] di [[George Lucas]]; il colosso mondiale cinematografico si è infatti reso conto che andavano moltiplicandosi le varie trasformazioni, adattamenti, [[spin-off (mass media)|spin-off]] della propria saga fantascientifica. La scelta della casa produttrice dell'originale Star Wars è stata quella non solo di permettere la libera produzione di tali fan films tramite autorizzazione (sempre nei termini del no profit), ma anche di organizzare un vero e proprio festival di opere derivate, [[The Official Star Wars Fan Film Awards]]<ref>[http://www.atom.com/channel/channel_star_wars Original Web Series, Animation, Musical Comedy, NSFW, Sports, Parodies | CC:Studios | Comedy Central]</ref>. Tra le produzioni più importanti in Italia per numero di fan e di volontari vi è ''[[Dark Resurrection - Volume 1|Dark Resurrection]]''<ref>[http://www.darkresurrection.com/ Dark Resurrection<!-- Titolo generato automaticamente -->]</ref>, i cui episodi si rifanno appunto alla celebre saga di Lucas.
 
Le case produttrici originali e gli autori possono intraprendere cause legali nei confronti dei fan film, nel caso in cui questi non rispettassero i termini degli accordi e venissero violati i principi della [[Convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie e artistiche|Convenzione di Berna]] che regola appunto i diritti degli autori. Solo in alcuni casi si giunge a dei trattati di vendita e commercializzazione dei prodotti generati dai fan, per mezzo di acquisto delle [[Licenza (economia)|licenze]] dell'oggetto tutelato.
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== In Italia ==
Nella legislazione italiana non viene utilizzato il termine "opera derivata", ma il concetto è comunque presente. In particolare, la [http://www.interlex.it/testi/l41_633.htm Legge 22 aprile 1941 n. 633], nell'articolo 4, definisce così le opere derivate:
{{quoteCitazione|Senza pregiudizio dei diritti esistenti sull'opera originaria, sono altresì protette le elaborazioni di carattere creativo dell'opera stessa, quali le traduzioni in altra lingua, le trasformazioni da una in altra forma letteraria od artistica, le modificazioni ed aggiunte che costituiscono un rifacimento sostanziale dell'opera originaria, gli adattamenti, le riduzioni, i compendi, le variazioni non costituenti opera originale.<ref>Jarach-Pojaghi ''Manuale del diritto d'autore'' Mursia p.36</ref>}}
 
La legge sul diritto d'autore pone particolare attenzione all'integrità dell'opera originaria. Per apportare modifiche ad essa, è necessario richiedere preventivamente l'autorizzazione al suo autore. Occorre citare l'art. 18, comma 4, che recita:
{{quoteCitazione|Ha infine il diritto esclusivo di introdurre nell’opera qualsiasi modificazione.<ref>[http://www.interlex.it/testi/l41_633.htm#18-bis Legge 22 aprile 1941, n. 633<!-- Titolo generato automaticamente -->]</ref>}}
Tale norma conferisce all'autore dell'opera originaria il diritto esclusivo di apportare modifiche. Tuttavia, tale potere è trasferibile come tutti i [[Diritto d'autore italiano#Diritti di utilizzazione economica|diritti di utilizzazione economica]].
 
L'art. 20, comma 1, dice:
{{quoteCitazione|Indipendentemente dai diritti esclusivi di utilizzazione economica della opera, previsti nelle disposizioni della sezione precedente, ed anche dopo la cessione dei diritti stessi, l'autore conserva il diritto di rivendicare la paternita' dell'opera e di opporsi a qualsiasi deformazione, mutilazione od altra modificazione, ed a ogni atto a danno dell'opera stessa, che possano essere di pregiudizio al suo onore o alla sua reputazione.<ref>[http://www.interlex.it/testi/l41_633.htm#20 Legge 22 aprile 1941, n. 633<!-- Titolo generato automaticamente -->]</ref>}}
Attraverso questa disposizione, si stabilisce che l'autore dell'opera può opporsi, anche dopo aver concesso l'autorizzazione, alla modifica se pregiudizievole del suo onore e della sua reputazione. Esempi di tali elaborazioni lesive sono l'interpretazione o l'esecuzione dell'opera in situazioni tali da ledere il suo onore o tali da alterare lo spirito dell'opera iniziale.
 
Nonostante ciò, l'art. 22, comma 2, afferma:
{{quoteCitazione|Tuttavia l'autore che abbia conosciute ed accettate le modificazioni della propria opera non è più ammesso ad agire per impedirne l'esecuzione o per chiederne la soppressione.<ref>[http://www.interlex.it/testi/l41_633.htm#22 Legge 22 aprile 1941, n. 633<!-- Titolo generato automaticamente -->]</ref>}}
 
Infine, quando il lavoro sull'opera originaria è consistito nell'elaborazione del testo critico, il legislatore accorda una [[Edizioni critiche e scientifiche (diritto d'autore)|speciale protezione]] della durata di vent'anni dall'edizione.