Nullità (ordinamento penale italiano): differenze tra le versioni

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===Nullità===
A seconda della forza assegnata all'interesse processale violato dall'atto nullo e, quindi, alla maggiore o minore gravità del vizio, il codice divide le nullità in:
*Nullità '''assolute'''
*Nullità '''intermedie'''
*Nullità '''relative'''.
 
Le '''"nullità assolute"''' sono comminate per i vizi di maggiore gravità conseguenti alle violazioni lesive dei valori essenziali del procedimento (condizioni di capacità del giudice e numero di giudici stabilito dalle leggi di ordinamento giudiziario, iniziativa del [[P.M.]] nell'esercizio dell'azione penale, omessa citazione dell'imputato e assenza del difensore quando di quest'ultimo è obbligatoria la presenza ex lege.)
Le nullità assolute ex art. 179 c.p.p. sono insanabili (salva l'ipotesi di intervenuta sentenza irrevocabile) e rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento.
 
Le '''"nullità intermedie"''' sono definite tali poiché si pongono a metà tra le assolute e le relative, di cui prendono talune caratteristiche, vedi rilevabilità ex officio (carattere proprio delle nullità assolute) e sanabilità in un momento precedente alla sentenza irrevocabile (carattere proprio delle relative). Sono definite intermedie le nullità di cui all'art. 178 c.p.p. che non sono richiamate dal seguente art. 179 c.p.p. Così la irregolare partecipazione del P.M. al procedimento è causa di nullità intermedia, come anche l'inosservanza delle desposizioni in merito all'intervento, all'assistenza e alla rappresentanza dell'imputato e delle altre parti private, nonché alla citazione in giudizio della persona offesa dal reato e del querelante. Tale genus di nullità è rilevabile o deducibile fino alla deliberazione della sentenza di primo grado, quando la nullità si è verificata prima del giudizio e fino alla deliberazione della sentenza di grado successivo quando si è verificata nel giudizio.
 
Al livello più basso della gerarchia delle nullità si collocano le '''''nullità relative''''' che consistono in vizi di lieve entità anche se più gravi delle mere sanzioni.
Le nullità relative sono contemplate unicamente da disposizioni specifiche e sono ampiamente sanabili e non rilevabili d'ufficio, con termine di deducibilità breve.
Sono tali le nullità che concernono gli atti delle indagini preliminari, dell'incidente probatorio e dell'udienza preliminare. Sono eccepibili fino al provvedimento che chiude l'[[udienza preliminare]] (art. 424 c.p.p.), ovvero (se manca l'udienza preliminare) fino a subito dopo compiuto da parte del giudice per la prima volta l'accertamento della costituzione delle parti in giudizio, termine di cui all'art. 491 c.p.p. In quest'ultima ipotesi la deduzione della nullità è una questione preliminare. Sempre in quest'ultimo termine sono eccepibili le nullità concernenti il decreto che dispone il giudizio e gli atti preliminari al dibattimento, nonché le nullità di cui al comma 2 dell'art. 181, eccepite nei termini di legge, ma non dichiarate dal giudice. In alternativa, per quest'ultima ipotesi, le nullità possono costituire motivo di impugnazione della sentenza di non luogo a procedere.
L'ultimo comma dell'art. 181 c.p.p. afferma che possono costituire motivo di impugnazione della sentenza solo e soltanto le nullità intervenute nel giudizio, non già anche quelle intervenute prima, pena la virtuale insanabilità delle stesse.
 
La legge 332 del 1995 ha introdotto due nuove ipotesi di nullità, concernenti il mancato contenuto dell'ordinanza che dispone una misura cautelare e la mancata indicazione delle esigenze cautelari quando vi è pericolo nell'acquisizione di una prova(evidente che quest'ultima ipotesi è contenuta nella prima). Sono due ipotesi che stanno a metà tra la nullità assoluta (sono infatti rilevabili anche ex officio) e quella relativa (sono fuori dai casi di cui agli articoli 178 e 179 comma2). Qualche dottrina le vede addirittura come un quartus genus di nullità.
 
Non tutte le [[parti del procedimento]] possono fare valere la nullità relative e intermedie degli atti. Infatti è previsto che la parte che abbia contribuito a cagionare la nullità o che non ha interesse nell'osservanza della disposizione violata non possa eccepirla.
 
Qualora il giudice, d'ufficio o su istanza di parte, rilevi qualsivoglia nullità dedotta nei termini e non sanata, ha l'obbligo di disporre la rinnovazione dell'atto nullo. Tutti gli atti conseguenti a quest'ultimo sono parimenti nulli con la conseguenza che, qualora l'atto da rinnovare sia propulsivo del procedimento (come, ad esempio, il decreto di citazione a giudizio), si verificherà il regresso del procedimento stesso al momento della sua formazione.
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====La sanatoria degli atti nulli====
Nelle ipotesi di nullità intermedie e relative, esistono due particolari tipologie di sanatoria degli atti nulli.
* '''Sanatoria generale'''
* '''Sanatoria speciale'''
 
La '''sanatoria generale''' avviene nell'ipotesi in cui la parte che ha interesse ad eccepire l'osservanza della disposizione violata abbia rinunciato in modo esplicito o per fatti concludenti ad eccepirla oppure quando si è avvalsa delle facoltà concesse dall'atto nullo.
 
La '''sanatoria speciale''' avviene invece in materia di notificazioni: se la parte che può eccepire la nullità (eccezion fatta per l'imputato) di una citazione si presenta in udienza la nullità si intende sanata poiché ha raggiunto lo scopo che si era prefissa. Se tuttavia la parte si presenta per far valere la nullità il giudice è obbligato a concedere alla stessa un termine a difesa di 5 giorni (20 giorni se l'atto nullo era il decreto di citazione a giudizio).
 
===Decadenza===