Affidamento in prova al servizio sociale: differenze tra le versioni

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Ho eliminato l'inciso riportato tra parentesi <4 anni di reclusione dal 2014> dato che sull'ordinamento penitenziario questa modifica non risulta. testo di riferimento: art 47 OP
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La misura dell''''affidamento in prova''' al servizio sociale, disciplinata dall'art. 47 dell'ordinamento penitenziario (L. 354/1975), è una misura alternativa alla detenzione. Si attua con l'affidamento del condannato ad un servizio sociale fuori dall'istituto, per un periodo corrispondente alla pena da scontare.
 
La misura può essere concessa soltanto in alcuni casi: ovvero ai condannati a pena detentiva '''non superiore a 3 anni'''(4 anni dal 2014) e purché l'osservazione della personalità del soggetto dia esito positivo e convinca dunque degli effetti rieducativi che potrebbero conseguirne.
 
L’art. 47-quater O.P. estende l’applicazione dell’affidamento in prova al servizio sociale, anche oltre i limiti di pena previsti, nei confronti dei malati affetti da Aids conclamata che intendono intraprendere un programma di cura ed assistenza.