Negozio giuridico: differenze tra le versioni

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{{F|diritto civile|gennaio 2014}}
Un '''negozio giuridico''' (o '''atto negoziale'''), insecondo il [[diritto]] italiano, è un [[atto giuridico|atto]] di [[autonomia privata]].
{{L|diritto|gennaio 2014}}
Un '''negozio giuridico''' (o '''atto negoziale'''), in [[diritto]] è un [[atto giuridico|atto]] di [[autonomia privata]].
 
== Classificazioni ==
{{S sezione|argomento = diritto}}
La prima fondamentale distinzione da fare è quella che contrappone i negozi ''inter vivos'' ai negozi ''mortis causa'':
* negozi ''inter vivos'', destinati ad avere effetto durante la vita dei soggetti
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A seconda del numero delle parti coinvolte nell'accordo si distinguono:
 
* [[negozio giuridico unilaterale|negozi unilaterali]], manifestazione di volontà di una sola parte (es.testamento)
* negozi bilaterali, manifestazione di volontà di due parti
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A seconda della forma si hanno:
 
* negozi solenni o formali, sono necessarie determinate modalità di manifestazione
* negozi non solenni, non sono richieste modalità particolari
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Sono elementi essenziali:
 
* l'[[accordo delle parti]];
* la [[causa del contratto|causa]] del negozio, ossia la funzione economico-sociale del contratto, ovvero l'insieme degli effetti giuridici prodotti dal negozio giuridico;
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* la [[caparra]]
 
== ViziI del negozio giuridicovizi ==
{{vedi anche|Invalidità del negozio giuridico|Nullità del negozio giuridico|Annullabilità del negozio giuridico}}
Il [[vizio (diritto)|vizio]] del negozio giuridico è la non corrispondenza alle [[norma giuridica|norme giuridiche]] del negozio che ne determina l'[[Invalidità del negozio giuridico|invalidità]]. Questa può essere più o meno grave, in relazione alla gravità del vizio cui è affetto il negozio giuridico, questo può risultare [[Nullità del negozio giuridico|nullo]] o [[Annullabilità del negozio giuridico|annullabile]].
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*[[Rappresentanza]]
 
{{Portale|diritto|italia}}
 
[[Categoria:Termini giuridici]]