Tassa sul macinato: differenze tra le versioni

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All'interno di ogni mulino veniva applicato un contatore meccanico che conteggiava i giri effettuati dalla ruota macinatrice. La tassa era così dovuta in proporzione al numero di questi giri, che, secondo i legislatori, dovevano corrispondere alla quantità di [[cereale]] macinata.<br />Ogni mugnaio era quindi tenuto a versare la tassa all'erario, sia con riferimento alla lettura del contatore, che, in mancanza di questo, sulla base della macinazione presunta. Per via di questo meccanismo fiscale il mugnaio stesso rivestiva, suo malgrado, il ruolo di [[esattore]], essendo tenuto a richiedere ad ogni avventore del mulino la corresponsione della tassa calcolata in proporzione al peso del cereale che veniva portato alla macinazione.<br />La misura della tassa variava a seconda del tipo di cereale, ed era commisurata a ogni quintale macinato:
* [[Castagna|Castagne]] - Tassa di cinquanta centesimi per ogni quintale macinato
* [[Segale]] - Tassa di una lira per ogni quintale macinato
* [[Granoturco]] - Tassa di una lira per ogni quintale macinato
* [[Avena sativa|Avena]] - Tassa di una lira e venti centesimi per ogni quintale macinato
* [[Grano]] - Tassa di due lire per ogni quintale macinato
La tassa sul macinato era dovuta anche sull'importazione di cereali dall'estero, nella forma di una sovrattassa del 20%, che si sovrapponeva ai dazi doganali già normalmente applicati.