Prestazione: differenze tra le versioni

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Dal punto di vista genetico, la prestazione racchiude l'interesse del creditore e quello del debitore, che così entrano a far parte del ''programma negoziale'': di conseguenza, quando il risultato programmato non viene attuato, è chiaro che restano insoddisfatti anche gli interessi del creditore e del debitore.<br>
La prestazione è il fulcro del rapporto obbligatorio: essa va analizzata alla luce dell'art. 1175 del [[Codice civile italiano|cod.civ.]], poiché il [[rapporto giuridico]] obbligatorio pone una delle parti in una situazione giuridica soggettiva passiva rispetto all'altra. In più, il ''principio solidaristico'' (di cui la norma è espressione) esclude che il debitore venga assoggettato ad obblighi più gravosi di quelli cui si è impegnato.<br>
L'art. 1175 citato impone anche di salvaguardare gli interessi del creditore, il quale deve esercitare la sua situazione di ''supremazia'' in modo da non aggravare ingiustificatamente la posizione del debitore.