Codice della strada (Italia): differenze tra le versioni
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→Le classificazione dei veicoli: cit art 190 |
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:Il termine ''velocipede'' è utilizzato nel codice della strada per classificare una famiglia di veicoli, a cui appartiene anche la [[bicicletta]]. Soprattutto nell'ambito di norme e atti sulla circolazione stradale, però, esso viene utilizzato proprio per indicare la bicicletta, di cui pertanto può essere a tutti gli effetti un sinonimo. Più comunemente, con ''[[velocipede]]'' s'intende un modello di bicicletta del [[XIX secolo]], costituito da una ruota anteriore molto grande.
Sono esclusi dai veicoli invece tutti quei mezzi di locomozione definiti "acceleratori di andatura" o "[[acceleratori di velocità]]". Rientrano in questa categoria i [[Pattini a rotelle|pattini]], i [[monopattini]], gli [[skateboard]], la cui circolazione, in una interpretazione restrittiva del codice (art. 190), non è ammessa, né sulla [[carreggiata]], né
=== Principali motoveicoli ===
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