Accordo di non divulgazione: differenze tra le versioni

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Non può essere considerata violazione dell'accordo di riservatezza il fatto che il lavoratore ancora in forza, o ex-dipendente, denuncino alla stampa e alla autorità giudiziaria fatti veri, penalmente rilevanti oppure che comunque comportino pericoli o conseguenze per la salute e la sicurezza pubblica (come l'impiego di sostanze nocive, la mancata adozione di misure di sicurezza e sistemi di riduzione delle emissioni inquinanti, divenuti obbligatori in un momento successivo al fatto).
 
Il diritto del cittadino a denuciare e essere informato, l'interesse pubblico alla salute e sicurezza o a uno svolgimento dell'attività imprenditoriale nel rispetto della legalità, sono prevalenti sull'obbligo di fedeltà e riservatezza al datore di lavoro. Al contrario, l'Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria è un elemento di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche (L. 3 agosto 2009, n. 116, che introduce l'art. 25 al [[Decreto Legislativo|D. Lgs.]] 231/2001).
 
La norma non comporta la nullità delle clausole di riservatezza che dispongano diversamente in merito, e non vale per dichiarazioni false o omesse rese alla stampa.