Prova (diritto): differenze tra le versioni

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=== Italia ===
{{Vedi anche|Prova (ordinamento civile italiano)|Prova (ordinamento penale italiano)}}
Con l’entratal'entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale italiano nel 1989 la figura dell'investigatore è stata ammessa a comparire in [[processo (diritto)|processo]] in qualità di consulente tecnico]della [[Difesa (diritto processuale)|difesa]]. Infatti, uno degli aspetti più rilevanti del nuovo rito si riferisce al tema della ricerca delle prove: infatti l'art. 190 c.p.p. (''diritto alla prova'') stabilisce che “''le prove sono ammesse a richiesta di parte''” e sancisce, fra l’altrol'altro, il “principio di parità fra difesa e accusa” (P.M., e difensore), sostanziato nel diritto di entrambi i soggetti alla ricerca delle prove.
 
==Bibliografia==