Scrittura privata: differenze tra le versioni

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Il disconoscimento sposta l'iniziativa nel campo avverso: se la controparte intende valersi della scrittura disconosciuta, deve chiederne la verificazione<ref>art. 216 c.p.c.</ref>, così aprendo un [[procedimento incidentale]].
 
Dal 2014, la falsificazione delle scritture private e l'uso di scritture private false non sono più un reato del codice penale, anche in caso di recidiva del reato (Legge 67/2014 art. 2, che derubrica c.p. gli artt. 485-falsità in scrittura privata e 489-uso di atto falso), restano un illecito amministrativo che può dare luogo alla richiesta di risarcimento del danno. <br/>
Restano esclusi i i documenti equiparati ad atti pubblici come assegni, cambiali, testamenti olografi, le rinegoziazioni dei mutui con scritture private che modificano un atto pubblico notarile di mutuo fondiario, oggetti per cui vale ancora il c.p. art. 491.
 
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