Criminalità organizzata: differenze tra le versioni

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Il consenso internazionale sulla definizione di criminalità organizzata si è reso necessario a partire dagli [[anni 1970|anni settanta]] del XX secolo a causa del forte impatto sulla società del fenomeno.
 
L'''[[Organized Crime Control Act]]'' statunitense ([[1970]]) definisce criminalità organizzata "le attività illegali di [...] un'associazione altamente organizzata e disciplinata".<ref>{{cita web|lingua=en|url=http://www.atf.gov/pub/fire-explo_pub/xcomplete.htm|titolo=ATF Online - Page Not Found |autore= |accesso=11 agosto 2011 }}{{collegamento interrotto}}</ref> Secondo l'Enciclopedia Treccani, la criminalità organizzata è una "forma di delinquenza associata che presuppone un’organizzazioneun'organizzazione stabile di più persone al fine di commettere più reati [...]".<ref>{{cita web|url=http://www.treccani.it/enciclopedia/criminalita-organizzata/|titolo=Criminalita Organizzata nell’Enciclopedia Treccani |autore= |accesso=11 agosto 2011 }}</ref>
 
L'[[Organizzazione delle Nazioni Unite]] nel [[1976]] ha definito la criminalità organizzata come "... le complesse attività criminali su larga scala portate avanti da gruppi organizzati di persone, in maniera non definita oppure con strutture complesse, con lo scopo di far trarre profitto ai suoi partecipanti a danno della comunità e dei suoi membri. Tali attività sono spesso portate avanti nel totale disprezzo di qualsiasi legge, con la commissione di reati contro la persona, e spesso in connessione con la politica corrotta". Secondo l'[[Unione europea]] ([[1998]]) "una organizzazione criminale è l'associazione strutturata di più di due persone, stabile nel tempo, che agisce in modo concertato allo scopo di commettere reati punibili con una pena privativa della libertà (...) non inferiore a quattro anni o con una pena più grave, reati che costituiscono un fine in sé ovvero un mezzo per ottenere profitti materiali e, se del caso, per influenzare indebitamente l'operato delle pubbliche autorità".<ref>{{cita web|lingua=en|url=http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52000DC0786:IT:HTML|titolo=EUR-Lex - 52000DC0786 - IT |autore= |accesso=12 agosto 2011 }}</ref>