Indennità di malattia: differenze tra le versioni
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L'ordinamento italiano prevede il diritto alla conservazione del posto di lavoro in costanza di malattia, mentre la Costituzione sancisce che l'importo dell'indennità deve garantire al lavoratore mezzi adeguati di sussistenza, restando il diritto a una retribuzione dignitosa, oltre che proporzionale alla qualità e quantità del lavoro svolto.<br />
Per tali motivi, dovendo la retribuzione essere proporzionata alla quantità di lavoro svolto (evidentemente diversa in caso di lavoro o assenza per malattia) e insieme l'indennità fornire mezzi di sussistenza, con sentenza n. 210 del 2012, la Corte Costituzionale ha stabilito che la tutela costituzionale in oggetto non si estende fino al punto di pretendere la corresponsione durante il periodo di malattia
Per l'art. 2110 del codice civile, spettano al lavoratore in malattia la retribuzione o
I primi tre giorni di malattia o infortunio non vengono pagati dall'INPS.
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