Arbitrato: differenze tra le versioni

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Ai sensi dell'art. 806, co. 1, cod. proc. civ., "''Le parti possono far decidere da arbitri le controversie tra di loro insorte che non abbiano per oggetto diritti indisponibili, salvo espresso divieto di legge''". Il secondo comma del medesimo articolo specifica poi che "''Le controversie di cui all'art. 409 cod. proc. civ.''", ossia quelle per le quali trova applicazione in c.d. [[Processo del lavoro|rito del lavoro]], "''possono essere decise da arbitri solo se previsto dalla legge o nei contratti o accordi collettivi di lavoro''".
 
L'accordo con il quale le parti convengono di deferire agli arbitri la decisione della controversia (convenzione di arbitrato) viene denominato compromesso, se concluso a controversia già insorta (art. 807 cod. proc. civ.) oppure clausola compromissoria, se concluso per risolvere una possibile controversia futura in materia contrattuale (art. 808 cod. proc. civ.). E'È inoltre possibile concludere una convenzione di arbitrato per risolvere possibili controversie future in materia extracontrattuale, purché siano determinati i rapporti da cui possono sorgere (art. 808/''bis'' cod. proc. civ.).
 
La decisione pronunciata dagli arbitri, denominata lodo, produce gli stessi effetti della sentenza pronunciata dall'autorità giudiziaria (art. 824/''bis'' cod. proc. civ.), con la sola eccezione dell'efficacia esecutiva. Per eseguire il lodo in Italia è infatti necessario che essa venga dichiarato esecutivo dal Tribunale nel cui circondario è la sede dell'arbitrato nel cui ambito è stato pronunciato (art. 825 cod. proc. civ.).