Scrittura privata: differenze tra le versioni

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== Falsificazione ==
Dal 2014, la falsificazione delle scritture private e l'uso di scritture private false non sono più un reato del codice penale, anche in caso di recidiva del reato (D. lgs. 28/2015 in attuazione della legge delega sulla non-punibilità per tenuità del fatto di cui alla Legge 67/2014 art. 2, chein derubricaparticolare c.p. gli artt. 485-falsità in scrittura privata e 489-uso di atto falso), restano un illecito amministrativo che può dare luogo alla richiesta di risarcimento del danno. Tuttavia, resta immutata la sanzione penale dell'art. 489-uso di atto falso.<br/>
Restano esclusi i i documenti equiparati ad atti pubblici come assegni, cambiali, testamenti olografi, le rinegoziazioni dei mutui con scritture private che modificano un atto pubblico notarile di mutuo fondiario, oggetti per cui vale ancora il c.p. art. 491.