Diritti reali di garanzia: differenze tra le versioni

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La cosa data in [[pegno]] o sottoposta a [[ipoteca]] potrebbe avere un valore superiore all'ammontare del [[credito]] che garantisce. Di questo maggior valore il creditore non può profittare, a danno del debitore e degli altri creditori.
 
È nullo, perciò, il patto commissorio: il patto (autonomo o aggiunto ad un'altra garanzia tipica) con il quale creditore e debitore convengano che, in caso di mancato pagamento, la cosa data in pegno o in ipoteca passi in [[proprietà (diritto)|proprietà]] del creditore (art. 2744 del [[Codice civile italiano|Codice civile]]), costituendo una forma di [[usura]] reale.
Questo divieto non può essere eluso con la [[vendita a scopo di garanzia]], perché è un contratto in [[frode alla legge]].
 
Il divieto di patto commissorio risponde una tradizione secolare ereditata dal diritto romano, e comune ai Paesi di ''civil law''.
 
Una pluriennale giurisprudenza della Corte di Cassazione lo considera come divieto di risultato ed espressione di un principio generale che sancisce la nullità di qualsiasi patto commissorio, sia esso accessorio o autonomo rispetto a diverso contratto.
 
{{vedi anche|mutupo#La Direttiva 2014/17/UE}}
 
===Fondamento del divieto di patto commissorio===