Incidente probatorio: differenze tra le versioni

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L''''incidente probatorio''' è un istituto del [[diritto processuale penale]] [[italia]]no previsto e disciplinato dall'art. 392 {{cpp}} con il quale il [[pubblico ministero]] (anche su sollecitazione della parte offesa) e la difesa dell'indagato possono chiedere l'assunzione anticipata dei mezzi di prova nelle fasi precedenti il dibattimento. In parole più semplici, con l'incidente probatorio si richiede, previo consenso delle parti (=incidente), di portare una prova d'innanzi al giudice (acquisizione della prova) durante la fase delle indagini preliminari (o dell'udienza preliminare), prima che queste siano concluse e che si apra la fase dibattimentale, onde evitare che con il trascorrere del tempo si comprometta la genuinità della prova stessa. Tale procedura avviene una tantum e per tale motivo si chiama "incidente".
 
==Organi coinvolti==