Condanna dello Stato italiano nella strage di Ustica: differenze tra le versioni

Contenuto cancellato Contenuto aggiunto
m apostrofo tipografico
EnzoBot (discussione | contributi)
m punto a fine nota
Riga 4:
== Sinossi ==
{{vedi anche|Processo della strage di Ustica}}
In relazione ai fatti e le connesse responsabilità, il 10 settembre [[2011]], dopo tre anni di [[dibattimento]], una [[sentenza]] emessa dal [[tribunale]] civile di [[Palermo]]<ref>Procedimento Civile nº 10354-12865/2007.</ref>, presieduto dal giudice Paola Proto Pisani, ha [[condanna]]to i ministeri [[italia]]ni della Difesa e dei Trasporti al pagamento di complessivamente oltre 100 milioni di euro in favore di ottanta familiari delle vittime della [[strage di Ustica]]. Alla luce delle prove raccolte durante il processo, i due ministeri sono stati condannati per non aver fatto abbastanza per prevenire il disastro. Il tribunale ha stabilito che il cielo di [[Ustica]] non era controllato a sufficienza dai [[radar]] italiani, militari e civili, e in conseguenza di ciò non fu garantita la sicurezza del volo e dei suoi occupanti, oltre a risultarne ostacolato il successivo accertamento dei fatti.
 
Secondo le conclusioni del tribunale civile di Palermo, nessuna [[Bomba (ordigno)|bomba]] esplose a bordo del [[DC 9]] [[Itavia]], l'aereo civile fu invece abbattuto durante una vera e propria azione di [[guerra]] svoltasi nei cieli italiani senza che nessuno degli enti controllori preposti intervenisse. Inoltre, secondo la sentenza, vi sono responsabilità e complicità di soggetti dell'[[Aeronautica Militare]] che impedirono l'accertamento dei fatti attraverso una innumerevole serie di atti illegali commessi successivamente al disastro.
 
La [[Corte suprema di cassazione|Cassazione]] in data 28 gennaio [[2013]] ha confermato la condanna inflitta a Palermo sostenendo che: {{citazione|... è abbondantemente e congruamente motivata}} la tesi secondo la quale fu un missile ad abbattere l'aereo; pertanto la stessa condanna le amministrazioni dello Stato a risarcire i parenti delle vittime che avevano presentato domanda in tal senso nel giugno del 2010 presso la Corte d'Appello di Palermo.<ref name = "urlLa Stampa - Ustica, la Cassazione: “Fu un missile” Stato condannato a risarcire le vittime">{{Cita web | url = http://www.lastampa.it/2013/01/28/italia/cronache/ustica-la-cassazione-condanna-lo-stato-a-risarcire-le-vittime-UveFDuXm9c21lNTVU8HiUO/pagina.html | titolo = La Stampa - Ustica, la Cassazione: “Fu un missile” Stato condannato a risarcire le vittime | autore = | data = | accesso=28 gennaio 2013}}</ref>
 
Viene confermato, inoltre, il risarcimento di 100 milioni di €, nei confronti dei familiari delle vittime, come stabilito dalla sentenza del settembre 2011 emessa dal Tribunale di Palermo, con questa motivazione:<ref name = "urlUstica, Cassazione: Dc9 fu abbattuto per scontro tra aerei militari | Prima Pagina | Reuters">{{Cita web | url = http://it.reuters.com/article/topNews/idITMIE90R03I20130128 | titolo = Ustica, Cassazione: Dc9 fu abbattuto per scontro tra aerei militari &#124; Prima Pagina &#124; Reuters | autore = | data = | accesso = 28 gennaio 2013}}</ref>
{{citazione|Tutti gli elementi considerati consentono di ritenere provato che l'incidente occorso al Dc9 si sia verificato a causa di un intercettamento realizzato da parte di due caccia, che nella parte finale della rotta del Dc9 viaggiavano parallelamente ad esso, di un velivolo militare precedentemente nascostosi nella scia del Dc9 al fine di non essere rilevato dai radar, quale diretta conseguenza dell'esplosione di un missile lanciato dagli aerei inseguitori contro l'aereo nascosto oppure di una quasi collisione verificatasi tra l'aereo nascosto ed il Dc9}}
 
Riga 16:
Le motivazioni della sentenza relativa al procedimento civile nº 10354-12865/2007 pubblicate il 20 settembre 2011, evidenziavano:
 
* riscontro dell'avvenuto [[Insabbiamento|depistaggio]]<ref>Pag. 4,5: «...fin dalle ore successive al disastro stesso e quindi nella successiva fase di svolgimento delle indagini, prima, e durante la celebrazione di processi penali, poi- dalle condotte tenute da vari soggetti, tutti organicamente riconducibili ai Ministeri convenuti, "attraverso le quali si è determinato un sistematico depistaggio ed un intralcio al più proficuo svolgimento delle indagini, mediante sottrazione di documentazione utile allo scopo, ritardi o omissioni nella trasmissione del materiale che gli inquirenti chiedevano via via di acquisire, nonché mediante gravissime reticenze, manifestate financo in sede di interrogatorio o deposizione testimoniale.».</ref>
* riconoscimento di causa del disastro esterna, non cedimento strutturale<ref>Pag. 5: «...le numerose perizie... concordano sostanzialmente su un punto cruciale: l'aereo non è precipitato per alcun naturale spontaneo cedimento strutturale, bensì per una causa esterna...».</ref>
* rilevamento di aggravio del danno originario per effetto di negligenze ed omissioni di doveri di legge<ref>Pag. 5 «Sulla base della considerazione che la sera del 27 giugno del 1980, lungo la rotta del DC9 dell'Itavia e nelle ore dei effettivo transito di questo velivolo, "era in corso un'operazione aerea militare, coinvolgente numerosi velivoli in assetto da guerra" (fondata sul contesto radaristico accertato nella sentenza ordinanza del Giudice Istruttore e poi confermato dalla sentenza della Corte di Assise di Roma di primo grado) vengono allegate precise condotte, imputabili alle amministrazioni convenute, che avrebbero concorso al prodursi del disastro nonché dei numerosi danni ad esso conseguenti. Più esattamente, "negligenze ed omissioni di doveri di legge - legati alla garanzia di sicurezza del traffico lungo aerovie civili all'interno dello spazio aereo nazionale - tra cui spiccano la mancata segnalazione, da parte delle autorità militari a quelle responsabili del trasporto aereo civile, della presenza di altri velivoli lungo la rotta seguita dal DC9 della compagnia Itavia; così come la mancata tempestiva comunicazione, da parte delle autorità preposte al controllo del traffico aereo, al pilota del DC9, della necessità di modificare la rotta programmata, anche solo mediante una riduzione della quota di crociera fino a soglia di sicurezza, proprio in considerazione della situazione di pericolo legata alla presenza anche di altri velivoli lungo la rotta prestabilita. A ciò si aggiunga quanto consegue dell'esistenza di quel pericolosissimo "Punto Condor" oggetto di continue intersecazioni di voli militari in assetto operativo e la conseguente, sbalorditiva, assenza di provvedimenti assunti dalle amministrazioni convenute per porre rimedio a quell'ineluttabile situazione di precaria sicurezza".'' ''Allegano inoltre gli attori che le condotte di concreto ostacolo al raggiungimento della verità circa le cause del disastro aereo sarebbero state oggetto di accertamento in sede penale e stigmatizzate nell'ordinanza sentenza del giudice Istruttore, e comunque il loro accertamento risulterebbe dagli atti del processo penale prodotti in questo giudizio.</ref>
 
Riga 31:
Anche per il [[diritto civile|giudizio civile]] il tribunale doveva esaminare il disastro e la sua eziologia per poter giungere alle sue conclusioni. Dopo il riassunto delle varie perizie occorse, le motivazioni della sentenza contengono perciò spunti di valutazione che hanno diretto riferimento a cosa il tribunale, sulla base delle prove e delle perizie esaminate, ha ritenuto sia successo nel cielo di Ustica, evidenziandosi alcune conclusioni nel merito:
 
* nella scia del DC 9 è plausibile vi fosse un velivolo che vi si nascondeva per non essere rilevato dai radar<ref>Pag. 32: «I dati registrati rendono plausibile l'ipotesi di un velivolo nascosto nella scia del DC9... inseritosi nell'area tra Bologna e Siena, zona che presenta uno scenario aereo molto più complesso di quanto non sia evidenziato nella perizia Misiti (in particolare dai radar della Difesa Aerea emerge la presenza di una traccia non correlabile con le altre presenti nello scenario: la LG461 che cessa in prossimità della traiettoria del DC9 Itavia)", inoltre sono state rilevate alcune traiettorie di soli primari emergenti dalle registrazioni del radar di Fiumicino, che disegnano uno scenario intorno al volo del DC9 molto più complesso di quanto non emergesse dalla perizia Misiti, individuando la presenza di velivoli militari (di cui non si ha riscontro nei tabulati della Difesa Aerea) sia lungo la rotta del DC9 ad est di Roma sia all'altezza di ponza (PR1, PR2, PR3, PR6 PR7 e PR8: presenza di velivoli militari che si muovono paralleli alla rotta del DC9).».</ref>
* Il DC 9 fu intercettato da due [[Aereo da caccia|caccia]] che inseguivano il velivolo militare nascostosi nella scia del DC 9, e alternativamente o il DC 9 fu erroneamente colpito da un [[missile]] diretto al velivolo militare, oppure vi fu una quasi collisione fra il DC 9 e il velivolo militare che gli si nascondeva dietro<ref>Pag. 52: «Tutti gli elementi considerati consentono di ritenere provato - secondo gli standards di certezza propri del giudizio civile - che l'incidente occorso al Dc9 si sia verificato a causa dell'operazione di intercettamento realizzato da parte di due caccia, che nella parte finale della rotta del Dc9 viaggiano parallelamente ad esso, di un velivolo militare precedentemente nascostosi nella scia del Dc9 al fine di non essere rilevato dai radar, quale diretta conseguenza dell'esplosione di un missile lanciato dagli aerei inseguitori contro l'aereo nascosto oppure di una quasi collisione verificatasi tra l'aereo nascosto ed il Dc9.».</ref>
*l'attacco dei due caccia al velivolo militare inseguito era potenzialmente pericoloso e l'inseguimento violava norme internazionali sugli spazi aerei<ref>Pag. 57: «Se l'aereo (ostile) era non identificato e si nascondeva in coda ad un aereo di linea. non poteva ritenersi imprevedibile una condotta pericolosa in danno di tale ultimo aereo, che veniva inseguito in violazione delle norme internazionali sugli spazi aerei.».</ref>
* il disastro avrebbe potuto essere evitato osservando le prescrizioni per simili casi<ref>Pag. 58: «...adottando la condotta dovuta di sorveglianza e controllo e pretestamente omessa, nonché le misure conseguenti all'avvistamento di aereo da guerra non identificato nell'aerovia del DC9, il disastro si sarebbe evitato.».</ref>
* gli operatori del centro radar di Marsala non avrebbero dovuto sospendere le registrazioni dopo l'incidente, essendo scomparso un aereo civile, e l'esercitazione militare "Synadex" non avrebbe dovuto tenersi<ref>Pag. 75: «A proposito della condotta tenuta dagli operatori del CRAM di Marsala si osserva che, anche ad ammettere che l'esercitazione simulata Synadex sia effettivamente iniziata in orario immediatamente successivo alle ore 19.00 (zulu 21,00 loc.) (come sostenuto da molti degli operatori di quel sito) la condotta di tale sito radar non può non considerarsi almeno gravemente colpevole in quanto:''
''la sospensione della registrazione dopo l'incidente, sia pure per lo svolgimento della ripetutamente invocata esercitazione simulata, non trova alcuna valida giustificazione in presenza di un evento così grave che si era appena verificato, quale la scomparsa dal radar di un velivolo civile, che avrebbe dovuto indurre il comandante di quel sito a non iniziare proprio l'esercitazione prevista per le ore 19,00 (zulu 21,00 loc.)».</ref><ref>Pag. 76: «...condotta gravemente colpevole di quel sito in relazione alla mancata registrazione del traffico reale nella fase immediatamente successiva all'incidente; ... lo svolgimento di tale esercitazione simulata non esonerava quel sito dal proseguire nella rilevazione e nel controllo del traffico reale... mediante la tenuta del registro DA1;».</ref>
*la mancata tenuta della documentazione e la mancata consegna di essa all'Autorità Giudiziaria da parte del centro radar di Marsala sottrassero agli inquirenti dati indispensabili per la ricostruzione dell'evento<ref>Pag. 76: «-risulta evidente la gravità della condotta di mancata tenuta della documentazione (o di mancata consegna di essa all'Autorità Giudiziaria) relativa ai relevamenti dei dati radar operati da questo sito nella fase di tempo immediatamente successiva all'incidente, trattandosi di dati indispensabili per la compiuta ricostruzione dello scenario del sinistro, avvenuto in zona ricadente nell'ambito di detezione di quel radar.».</ref>
*oltre ai dati non forniti da Marsala, non furono resi nella disponibilità degli inquirenti neanche i dati, in qualche caso distrutti, di Licola e di Poggio Ballone, ad evidenza di una colpa gravissima dei vertici della Forza Armata di appartenenza<ref>Pag. 76: «Dalla superiore ricostruzione della vicenda della mancata consegna all'autorità giudiziaria e della successiva distruzione (quest'ultima peraltro neppure certa) del DA1 di Licola e dei nastri di registrazione di Poggio Ballone, oltre che della ritardatissima consegna del THR di Poggio Ballone e della presenza di buchi nelle registrazioni di Marsala non colmati tramite consegna di idonea documentazione cartacea dei rilevamenti radar (DA1), emerge in modo evidente quanto meno la colpa gravissima degli apici delle varie articolazioni dell'A.M. (Aeronautica Militare).».</ref>
* l'omessa fornitura dei dati ha costituito un [[favoreggiamento]] in favore degli autori della strage<ref>Pag. 80: «Quanto al reato di favoreggiamento è infatti evidente che la mancata consegna di documenti relativi ai radar militari da cui emergesse il coinvolgimento di velivoli militari nell'incidente ha aiutato gli autori della strage ad eludere le investigazione dell'autorità giudiziaria.».</ref>
*l'Amministrazione dell'Aeronautica Militare resta responsabile anche se le omissioni e la mancata collaborazione non sono compatibili con gli scopi d'istituto, trattandosi di condotte realizzate per fini sia pure deviati dall'ente stesso<ref>Pag. 91: «La circostanza che il fine di coprire le responsabilità dell'Aeronautica Militare nell'incidente occorso al DC9 non sia riconducibile agli scopi cui per legge deve essere rivolta l'azione dell'Aeronautica Militare, ma devii evidentemente da tali scopi, non è sufficiente ad avviso di questo giudice ad escludere la riferibilità della condotta dell'Amministrazione trattandosi di condotta realizzata non per fini strettamente privati ed egoistici del dipendente, bensì per fini sia pure deviati dall'ente stesso.».</ref>
 
==Note==