Potere dello Stato: differenze tra le versioni

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{{S|diritto pubblico}}
Nel [[diritto costituzionale]] si definisce '''potere dello Stato''' un solo [[Organo (diritto)|organo]] ovvero anche un complesso di organi funzionalmente collegati, a cui è stata riferita dalla Costituzione una sfera di [[attribuzione|attribuzioni]]. Si definisce ''[[Funzione pubblica|funzione]]'', invece, una attività complessivamente preordinata al compimento di atti del potere.
cipio della [[separazione dei poteri]].
 
Nella visione liberale le tre funzioni fondamentali (legislativa, esecutiva, giudiziale) devono essere esercitate separatamente in base al principio della [[separazione dei poteri]].
 
Si definiscono organi costituzionali quelli posti in posizione di indipendenza e reciprocità tra loro, che secondo taluni autori possono esprimere anche parzialmente la funzione di indirizzo politico, comunque dotati di necessarietà o indefettibilità (Parlamento, Governo, corpo elettorale, Presidente della Repubblica e Corte Costituzionale).
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[[Categoria:Diritto costituzionale]]
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