Psicoterapeuta: differenze tra le versioni
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In [[Italia]] l'attività dello psicoterapeuta è regolamentata ex art. 3 della [[Legge]] n° 56 del 18 febbraio 1989 (Ordinamento della professione di [[psicologo]]), che obbliga il professionista a conseguire una specializzazione post universitaria in [[psicoterapia]], presso una scuola di specializzazione pubblica (universitaria) o privata riconosciuta dal [[Ministero dell'Università]]. A tali scuole possono accedere solo i laureati in psicologia o medicina iscritti ai rispettivi [[Albo professionale|Albi professionali]].
Il medico specializzato in [[psichiatria]] o in [[neuropsichiatria
== Voci correlate ==
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